Locazione turistica di azienda agricola

Buongiorno, vorrei sottoporre un dubbio posto al nostro Ufficio da un’azienda agricola; essa ha la disponibilità di alcuni edifici a destinazione d’uso residenziale, per i quali è stata rimossa l’annotazione di ruralità; l’ufficio urbanistica ci conferma che potrebbe usarli comunque nell’ambito di una eventuale attività agrituristica, inserendoli nella DUA e rispettando di conseguenza la principalità dell’attività agricola rispetto a quella ricettiva.
Però, ci chiede se in merito a questi edifici è possibile anche un uso ricettivo diverso da quello agrituristico (in Toscana al momento l’unica attività “ricettiva” diversa dall’agriturismo che permette la destinazione d’uso residenziale è quella della locazione turistica). In particolare:

  • potrebbe l’azienda agricola a suo nome svolgere attività di Locazione Turistica Imprenditoriale? si configurerebbe un’attività mista per l’azienda, sia agricola che commerciale. Questo avrebbe implicazioni sulla denominazione dell’azienda stessa?
  • nel caso in cui possa svolgere la LTI, ogni edificio e quindi ogni subalterno avrebbe il suo codice regionale e di conseguenza il suo CIN, giusto?

Grazie mille a chi mi potrà aiutare.

Sul CIN non ci sono dubbi. Ogni unità immobiliare locata deve avere il suo. Lo dovrebbe avere anche l’agriturismo (in questo caso nel suo complesso). Per il resto è una questione civilistica e non amministrativa nel senso che il SUAP, una volta ricevuta la SCIA per LTI non può mettersi a sindacare se il legale rappresentante o titolare dell’azienda agricola possa esercitare o meno l’attività. Sicuramente non è proibito dalla legge.

La locazione turistica imprenditoriale è un’attività di natura commerciale. Se i proventi derivanti da questa attività diventano prevalenti rispetto a quelli dell’attività agricola, l’azienda potrebbe perdere la qualifica agricola con ripercussioni a livello fiscale, CCIAA ma anche, indirettamente, ai fini urbanistici anche se, in questo caso, si tratta già di abitazioni non rurali.

In conclusione, il SUAP, al più, può riferire alla CCIAA e all’AgE