Locazione turistica - mancata comunicazione di inizio attività

Buongiorno,
vorrei sapere se l’ordinanza di chiusura dell’attività per mancanza di titolo abilitativo, di cui all’art. 73 comma 1 del testo unico del turismo della Regione Toscana, debba essere applicata anche per l’attività di locazione turistica per cui non sia stata fatta la comunicazione telematica al comune: detta comunicazione può essere considerata un titolo abilitativo oppure la locazione turistica “esula” dalla normale procedura SUAP non essendo prevista la presentazione di una pratica attraverso STAR?
Grazie

D.lgs. n. 79/2011 - Art. 53 – Locazioni ad uso abitativo per finalità turistiche

Gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione


La locazione turistica è essenzialmente un contratto fra privati e, come tale, sottratto alla normativa di natura pubblicistica che, in riferimento alle varie fattispecie, sottende la necessità di un’abilitazione (SCIA o autorizzazione) ed obblighi di trasparenza verso gli avventori.

Siamo di fronte a contraenti e non a un rapporto fra esercente e cliente.

la comunicazione di cui alla LR 86/2016 non può avere valore abilitativo ma solo “ricognitivo” - l’affittante non è un “esercente” e l’affittuario non un “cliente” - non si verifica un nesso fra prezzo e servizio ma una prestazione e una contro-prestazione contrattuale.

Anche volendo non si potrebbe autorizzare l’attività contrattuale: è il codice civile che ne dà facoltà al proprietario.

Se manca la comunicazione, al più, si può elevare una sanzione ma non si può chiudere l’esercizio perché manca l’esercizio.

La LR toscana prevede che la comunicazione sia presentata al comune e non al SUAP.