Locazione turistica regione lazio

E’ pervenuta alla scrivente una comunicazione di alloggio uso turistico ai sensi dell’art. 12 bis del R.R. n.8/2015 da parte di una SRLS (.4. I soggetti di cui al comma 2 che offrono alloggio ai turisti, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni legislative in materia di pubblica sicurezza, ne danno comunicazione al Comune utilizzando l’apposita modulistica predisposta dallo stesso e trasmettono, per via telematica). Per soggetti la norma individua :" i proprietari, gli affittuari o coloro che a qualsiasi titolo dispongono di un massimo di due appartamenti nel territorio del medesimo comune", inoltre nel comma 1 è indicato che l’attività deve essere " non imprenditoriale".
Desumo, alla luce dei riferimenti normativi citati,che una società non possa esercitare tale tipologia di attività. In tal caso cosa può fare l’ufficio essendo destinatari di sola comunicazione?
Grazie

La Locazione Turistica è regolata dagli articoli 1571 e ss del Codice Civile e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431. Sul punto vedi l’art. 53 del Codice del Turismo - d.lgs. n. 79/2011. La competenza è statale.

La normativa statale attuale (che supera quella regionale per competenze e per cronologia) prevede la possibilità dell’esercizio imprenditoriale e si presume tale con 4 o più appartamenti. Fermo restando che può essere imprenditoriale anche (per scelta) l’esercizio con un solo appartamento). Vedi, sul punto, l’art. 1 comma 595 della legge n. 178/2020.

In parole povere, la norma regionale è applicabile limitatamente a quanto è compatibile con la normativa statale.

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