Locazione turistica regione toscana cir

Buonasera,
espongo la seguente problematica:

  1. due fratelli sono comproprietari di un immobile sito in Firenze, zona UNESCO, rispetto al quale è ancora in essere licenza per esercizio di attività di Bed & Breakfast non imprenditoriale, con relativo CIR, facenti capo al precedente proprietario;
  2. i due comproprietari intendono locare l’immobile ad un soggetto che, a sua volta, intende destinare lo stesso a locazione turistica, pertanto ha necessità di avere un CIR;
  3. Il CIR che il conduttore/sublocatore può utilizzare può essere lo stesso che è ancora in capo al precedente proprietario? in altre parole, è possibile utilizzare il CIR riferito ad un B&B non imprenditoriale, “mutandolo” in un CIR per locazione turistica?
  4. In caso contrario, la locazione turistica richiede SCIA al SUAP? E chi dovrebbe effettuarla, nel caso, il proprietario dell’immobile, oppure il conduttore che intenda destinare l’immobile ad attività di locazione turistica?
  5. Qualora non fosse necessaria la SCIA e qualora fosse necessario richiedere un nuovo CIR per locazione turistica, chi sarebbe tenuto a richiederlo, il proprietario dell’immobile o il conduttore che intenda destinare l’immobile ad attività di locazione turistica? Il CIR in tal caso dovrebbe essere richiesto direttamente all’Ufficio Imposta di Soggiorno? In altre parole, nel caso di specie, chi dovrebbe richiedere il CIR e che procedura dovrebbe seguire?
    Grazie a chi risponderà.

Il CIR non è disciplinato in Toscana. Può essere considerato CIR quello che viene dato alla struttura quando viene registrata nella banca dati del comune Capoluogo / Citta metropolitana. È un codice che identifica la struttura anche ai fini statistici. In conclusione, da un punto di vista amministrativo è un quid di non rilevane nel senso che è un codice di back-office non legato alla volontà o alle azioni amministrative del dichiarante/gestore. In conclusione, senti il Comune quali sono le prassi circa il passaggio di titolarità relativamente al CIR. E’ chiaro che un CIR per B&B è diverso da uno per locazioni dato che nel CIR è compresa anche la sigla che identifica la tipologia di struttura.

La locazione turistica, in Toscana, è sottoposta a comunicazione ai sensi dell’art. 70 della LR 86/2016. La comunicazione è effettuata tramite portale regionale, vedi: Servizi - Open Toscana

Ai sensi dell’art. 13-ter, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (norma statale sul CIN) sono sottoposte a SCIA le locazioni turistiche imprenditoriali (con partita iva). La SCIA è effettuata da chi esercita l’attività. L’obbligo della SCIA entra in vigore il 02/11/2024.

Se contatta il comune sapranno indicarle tutto

Gentile dott. Maccantelli,
la ringrazio molto per la celere risposta al mio quesito.
Purtroppo sto ricevendo informazioni contrastanti dagli organi preposti.
C’è chi dice addirittura che sarebbe in atto una sorta di “blocco” dei CIR per le locazioni turistiche.
Credo ci sia grande confusione sul punto.
Resta dunque un’ultima domanda: posto che si tratterebbe di locazione turistica non imprenditoriale (che non dovrebbe richiedere presentazione della SCIA), chi dovrebbe richiedere il CIR, il proprietario locatore o il conduttore sublocatore? e a quale ente va indirizzata la richiesta?
Grazie.

Oggi, più che di CIR, si parla di CIN. Il CIN è il codice nazionale.
Ripeto che il CIR non va richiesto. E’ un codice di back-office che viene assegnato dagli uffici preposti. Il locatore ha vari obblighi:

Gentile dott. Maccantelli,
la ringrazio molto per il suo ulteriore riscontro.