Lombardia - 50 POSTI, NELLA CATEGORIA GIURIDICA D – SPECIALISTA AREA AMMINISTRATIVA

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MIO SVOLGIMENTO
Il candidato analizzi le problematiche relative all’intreccio tra la competenza legislativa regionale in materia di commercio e quella statale in materia di concorrenza

Il nostro legislatore nell’impianto normativo cosi come delineato dall’articolo 117 titolo V rubricato
Le Regioni, le provincie e i comuni delinea tre forme di ripartizione dela competenza ovvero esclusiva (statale), concorrente (tra stato regione) e residuale (per tutte le altre materie non espressamente incluse neei primi 2 filoni)facente capo alla regione .
Degna di riflessione é senz’altro la problematica relativa all’intreccio tra la competenza legislativa regionale (competenza concorrente) in materia di commercio e quella statale (esclusiva)in materia di concorrenza .
Analizzando nella species il quadro normativo di cui supra emerge da un lato come lo stato, nella veste di Amministrazione centrale, mantenga il monopolio esclusivo e autoreferenziale in una materia, come la concorrenza, che necessita di una legiferazione il quanto piu possibile accentrata e connotata da crismi di legalita’.Essa infatti costituisce oggetto di adempimenti di carattere comunitario e/o internazionale.Tal settore é alquanto delicato e ricco di risvolti pratici anche e soprattuto per quanto riguarda il rapporto tra l’ Italia e le altre nazioni.
Da cio conseguirebbe in linea di principio che lo stato non potrebbe delegare ovvero decentrare in tale ambito alcun potere in capo alla regione.
Divdersamente proprio in virtu’ del potere di decentramento terrioriale di cui all art 5 della nostra costituzione e della cd sussidiarieta verticale lo Stato medesimo puo riservarsi di legiferare in tema di commercio con l’estero in " combine" con la regione stessa in modo bipartitico.(trattasi di competenza rectius ripartita anziché concorrente).
Ovvero lo stato stabilisce i criteri generali( le linee guida e/o direttive) per poi lasciare la liberta alle regioni di legiferare con normativa di dettaglio ad hoc nell’ambito della cornice- quadro dei principi cosi delineata dal medesimo.
In tale ottica lo stato mantiene comunque il potere di avocare a se annullare e/o riformare gli atti legiferati dalla regione stesso che risultino in contrasto ovvero che sconfinino i paletti fissati ex ante dalla legge stessa nel settore de quo.
Al riguardo (e qui nasce un ulteriore questione problematica )bisogna prendersi carico dell’eventuale conflitto tra norme ovvero di quella prevista dalla legislazione dello stato e dell’ altra configurata dalla legislazione regionale.
Il criterio che piu sembrerebbe in grado di dirimere tale antinomia é quello della competenza per grado.In altri termini, in base a tale principio, la norma di rango superiore per competenza attrarerebbe in se quella di grado superiore .La ratio di tale principio si puo far risalire nel piu ampio
filone di deroga del rapporto genus (Stato )a species (regione ente territoriale longa manus dello stato dotata di propria autonomia ) nel solco della dicotomia stato amministrazione centrale ed enti parastatali diversi dallo Stato.
In tale settore rectius commercio con l’estero e concorrenza si sono susseguite numerose pronunce della Corte costituzionale tese a dichiarare l’illegittimita costituzionale ora dell’una e ora dell’altra norma.
Cio fa ritenere che le problematiche supramenzionate siano ancora aperte e lontane da una soluzione univoca e praticabile.
Gaiaschi michela

Nel complesso abbastanza bene.

Mie osservazioni/note:

  1. Manca un po’ di punteggiatura:
    ad esempio, la prima frase risulta poco scorrevole, sembra quasi non ci sia soluzione di continuità tra art 117, titolo V e sua rubrica …

  2. Ci sono delle ripetizioni:
    ad esempio “delineato” e poi “delinea” nella stessa frase…

  3. Attenzione alla sovrabbondanza e pertinenza dei termini latini :
    ad esempio “rectius” mi sembra essere nella stesura abusato e talvolta non calzante…

  4. Sui contenuti l’elaborato è completo. Per approfondire ti propongo lettura, tra i tanti, dell’articolo che allego:

136378.pdf_file.pdf (908,0 KB)

Continua così…

Simona

Il principio di leale collaborazione tra teoria ed applicazioni effettive: un sintetico quadro d 'insieme

Uno dei principi di cui é permeato il diritto amministrativo é senza dubbio quello della leale collaborazione.
Esso da un lato si ritrova specularmente nell’ambito del diritto civile laddove si sancisce l ‘obbligo per le parti di comportarsi secondo i crismi di buona fede e correttezza e dall’altro tale principio costituisce un enunciato elaborato della stessa Corte come corollario di una serie di poteri-doveri cui deve ispirarsi il comportamento sia delle parti che degli organi enti all’ interno di qualunque fattispecie contrattuale e non .
Esso va dal principio di correttezza e buona fede ( del nenimen ledere)durante la fase delle trattative di un contratto a obblighi piu generali quali ad esempio quelli consacrati dall’articolo 97 della costituzione quali la pubblicita l’ imparzialita , la trasparenza eccetera.
Il primo e piu importante ambito in cui trova enunciazione tale principio é proprio nella
Costituzione stessa rectius nei rapporti tra Stato e regioni (rapporti tra organi).
All’interno di esso si fa espresso riferimento al fatto che i rapporti tra stato e regioni devono essere improntati a tale principio per l’esercizio unitario delle funzioni rispettivamente ad essi assegnate.In altri termini ciascuno di essi ,autonomo e indipendente nel proprio ambito ,dovrà ispirare il proprio agire a una collaborazione il piu possibile corretta e leale in vista del raggiungimento di una finalita (bene comune) super partes quale l’esercizio associato ed unitario delle funzioni sia legislative che regolamentari dettate ex lege.
Cio in ossequio dei principi di sussisidiarieta, differenziazione ed adeguatezza.
Il secondo ambito é quello del procedimento amministrativo cosi come delineato dalla legge 241 del 90 e successive integrazioni.
Esso racchiude tutta una serie di istituti quali ad esempio l’obbligo di motivazione degli atti da parte della Pubblica amministrazion e e la comunicazione di avvio del procedimento cui corrisponde il diritto di accesso agli atti in capo ai privati.
Ma anche una serie di ulteriori strumenti di raccordo tra cittadino e pubblica amministrazione quali ad esempio la conferenza di servizi( istruttoria decisoria e preliminare )ovvero gli accordi procedimentali tra pa e cittadino al fine di determinare sostituire o integrare il contenuto del provvedimento amministrativo cosi come adottato.
Il terzo ambito ove il principio di leale collaborazione trova la sua piena consacrazione é in tema di codice degli appalti ex dlgs 50 del 2016.
Tra i principi richiamati dall’art 30 cui deve ispirarsi il codice é da annoverarsi anche quest ultimo pur se in via implicita.
Ad abundantiamosi ritrova l’ obbligo di pubblicita dei bandi e/o degli avvisi di gara in capo alla stazione appaltante e/o amministrazione aggiudicatrice, nonche di tutte le fasi ex art 32 in cui si scandisce l’appalto fino al divieto conflitto di interessi ex art 42 (che impone all’operatore econmicodi astenersi segnalando il conflitto anche potenziale nella gara eventualmente bandita)
Un risvolto applicativo degno di nota da ultimo é la connessione tra la leale collaborazione e il principio di rotazione.
La leale colaborazione tra le altre cose implica il rispetto della par condicio tra gli operatori economici.Nel caso in cui essa venga violata ,per esempio facendo venire meno la rotazione e quindi la chiamata a turno tra gli operatori econmici, cio esporrebbe l’ amministrazione aggiudicatrice e/o stazione appaltante a ricorsi financo alle responsabilita connesse a tale comportamento.

Ciao Michela,

nel complesso molto bene.

Note : sempre la punteggiatura, per rendere scorrevole la lettura.

Inoltre : vanno benissimo tutti i riferimenti impliciti, ma io partirei proprio da quello esplicito che hai elaborato, ma non citato testualmente: art. 120 Cost .

Jolly:

  1. Potevi giocare la carta del ruolo della leale collaborazione da un punto di vista critico nel periodo della pandemia, poiché le numerose pronunce che si sono susseguite dimostrano come ci sia stata una cattiva applicazione di tale principio.

Vedi, tra i tanti : IL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE QUALE “BUSSOLA” NELL’EMERGENZA - Diritti Regionali

  1. Potevi far cenno, al ruolo del sistema delle conferenze come esempio applicativo della leale collaborazione.

Vedi, ad esempio:

  1. Infine, potevi evidenziare la tematica del c.d. regionalismo cooperativo e della multilevel governance.

  2. Ultimissimo inciso: fai ampio riferimento alla 241 del 1990 , potrebbe essere un ottimo colpo d’occhio sottolineare che seguito della modifica apportata dalla legge 120 del 2020 è stato inserito il comma 2 bis all’art. 1 , che fa esplicita menzione della collaborazione e della collaborazione nei rapporti tra PPAA e cittadini (
    2-bis. “I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede”)

Bene i riferimenti al resto, ma ricordati che lo snodo è la previsione costituzionale.

Prendi questo commento come spunto per migliorare una trattazione che comunque mira a volare alto .

In bocca al lupo.

Simona

Differenze e analogie tra Rup nel Dlgs 50 /2016 e responsabile del procedimento nell’art 6 della legge 241 del 90.

La figura del responsabile del procedimento viene in rilievo in diversi ambiti come nel procedimento amministrativo e nel codice dei contratti pubblici.

Elemento comunirsia in materia di appalti che in materia di procedimento amministrativo

é costituita dal fatto che entrambe le figure devono essere nominate da soggetti di rilievo apicale dell’unita organizzativa cui fanno parte.

Cosi recitano rispettivamente l 'articolo 31 primo comma del dlgs 50 del 2016 e l ‘articolo 6 della legge 241 del 90. Tuttavia, nel caso di carenza in organico di una tale figura ,tale responsabile dovra’ essere nominato tra i dipendenti in servizio in possesso di adeguate conoscenze specialistiche e della necessaria esperienza.

A tal riguardo le linee guide Anac n 3 detta no una disciplina ad hoc sul requisiti e la formazione per la nomina a Rup.

Sinteticamente e riassumendole si può dire che per essere nominato RUP si deve avere o il diploma di laurea quinquennale e un esperienza nel campo di 5 anni ovvero ,se si é privi di laurea ,il diploma e quindici anni di esperienza specialistica.

Altra tratto in comune (sia negli appalti che nel procedimento amministrativo)é che il rup non possa mai essere un soggetto esterno all’ente ma tutt’al piu un dipendente interno facente parte della unita organizzativa responsabile.

Quanto alle funzioni il comma 2 dell’articolo 31 del codice degli appalti sembra apparentemente collegare le due figure attraverso il richiamato all’articolo 6 della legge 241 del 90.

Tuttavia il successivo comma tre specifica dettagliatamente le funzioni propriamente organizzative in tema di appalti. (e non esclusivanmente procedimentali e, come tali,tipiche del responsabile del procedimento ex art 6 legge 241 ).

E quindi esemplificativamente troviamo le funzioni di organizzazione, indirizzo, controllo del razionale svolgimento della gara , sorveglianza, acquisizione di dati ed di informazioni da terzi stakeholders e da operatori econmici , eventuale stipulazione dei cosiddetti accordi di programma e attivazione della cosiddetta conferenza di servizi.

In questo senso troviamo caratteristiche in comune con il responsabile del procedimento le cui funzioni (necessarie ed eventuali ) sono ben enucleate nell’articolo 6 della legge 241.

Il tratto distintivo é che sono per lo piu funzioni squisitamente procedimentali quali valutazione delle condizioni di ammissibilita, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti rilevanti per l’emanazione del provvedimento, rettifica di dichiarazioni erronee eo incomplete, l’ eventuale adozione del provvedimento finale ove ne ha la competenza, l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati e la proposta eventuale di attivazione della conferenza dei servizi.

Altra connotato comune é il divieto in entrambi gli ambiti del conflitto di interessi in capo al rup(rispettivamente art 6 legge 241 del 90 e art 42 del dlgs 50 del 2016).

Il comma quinto dell’articolo 31 dispone che con regolamento attuativo ad hoc verranno determinati l’importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell’esecuzione* .

Tale riunione nella medesima persona non puo’ essere attuata la ove trattasi di appalti superiori a 1.500.000 euro ovvero notevolmente complessi da un punto di vista tecnologico e/o innovativo.

Nel complesso bene .

Attenta sempre alla stesura, ci sono dei refusi.

È importante non farne in sede di prova concorsuale.

Però ci siamo.

Manca un cenno al conflitto di interessi (art 6 bis della 241/90 poi trasfuso nel codice di comportamento, inoltre art. 42 d.lgs. 50/16 , linee guida ANAC n. 15).

Avrei meglio concluso , con delle considerazioni complessive.

Ti allego un interessante link di approfondimento:

Buona lettura

Simona