Lombardia - abilitazione professionale - autoveicolo - pubblicità

quesiti x ambulante itinerante vendita vino:

  1. già titolare di vendita ingrosso alimentari da 2 anni. Questo lo abilita alla vendita itinerante? Deve essere iscritto all’INPS per commerciante alimentari ?
  2. per il suo autoveicolo dove trasporta il vino, deve presentare notifica sanitaria?
  3. solo quando si ferma a vendere al dettaglio vuole mettere striscione pubblicitario sul veicolo. E’ pubblicità? quali regole deve rispettare?
  4. vendita vino = quali regole deve rispettare ?

grazie mille

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la legge vuole che l’esperienza lavorativia sia nell’attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande. Come dice il MiSE, lindicazione generica vuole che sia abilitante, per il requisito professionale, l’esperienza in una qualsiasi impresa (artigiana, commerciale,…) puurché come addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti

Se è trasporto in conto proprio non è prevista la notifica (mezzo per fare le consegne), basta che il piano di autocontrollo contempli questa fase. La spunta in notifica sanitaria sull’attività di trasporto deve essere fatta quando la ditta esercita il mestiere di trasportatore

rimando al codice della strada, art. 23 e art. 57 del regolamento. Se il soggetto mette striscioni temporanei sul luogo, diventerebbe un’insegna da abilitare come tale (sempre secondo il CdS), in pratica non è ammissibile.

Qua occorrerebbe una lunga trattazione. Vedi
Vedi

DL n. 117/2007 - Art. 6. Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza.

Legge n. 125/2001 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati” (come modificata nel 2009 e successivamente, quindi successiva alla norma di cui sopra)

  • Art. 14. Vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche sulle autostrade
  • Art. 14-bis. Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche
  • Art. 14-ter. Introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori (introdotto dal DL 158/2012)

Codice Penale - Art. 689. Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente.

TULPS
Art. 87 TULPS
Art. 176 regolamento TULPS
Art. 188 Regolamento al TULPS

D.lgs. n. 114/1998
Art. 30, comma 5