La comunicazione al sindaco è necessaria per la vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante, nonché per la vendita al dettaglio in forma non itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico.
Se la vendita è esercitata nell’ambito dell’azienda agricola su superfici all’aperto o destinate alla produzione primaria non è richiesta la comunicazione di inizio attività (comma 2).
Sul punto non esiste una precisazione normativa, occorre valutare caso per caso. Che io sappia, esiste solo una Risoluzione del MISE, n° 264073 del 31 dicembre 2012, secondo la quale:
«Con riguardo, pertanto, alla possibilità di porre in vendita beni complementari e connessi a quelli prodotti dall’azienda agricola ma non provenienti specificatamente dal settore agricolo, come ad esempio oggettistica artigianale, decorazioni mobili ed attrezzature da giardino, anche sulla base di quanto disposto dal citato articolo del C.C. [si riferisce all’art. 2135], si ritiene che possa essere consentita la vendita di quei prodotti i cui materiali di composizione sono stati ottenuti dall’utilizzazione diretta di risorse proprie dell’azienda agricola.
Ad avviso della scrivente, pertanto, tale possibilità potrebbe risultare ammissibile limitatamente alle decorazioni o agli addobbi realizzatati con materiali provenienti dal fondo nonché all’oggettistica egualmente realizzata.
Non si ritiene ammissibile, invece, in quanto non giustificabile con la caratteristica di connessione all’attività agricola, la vendita di mobili in legno né di oggetti in carta, vetro o ceramica.»
Per venire al punto specifico della tua domanda: se il vaso è il mero contenitore in cui viene venduta la pianta, direi che rientrerebbe nella vendita diretta dei prodotti agricoli; se invece è allestita una vera e propria esposizione di vasi di diversi tipi e misure, da vendersi indipendentemente dalla vendita dei prodotti agricoli, allora saremmo nell’ambito dell’attività di commercio.