LOMBARDIA - barriere architettoniche in attività commerciali e di servizi - urgente

Il DM 236/89 cita che in tutte le unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico deve essere soddisfatto il requisito di visitabilità negli spazi di relazione e per un servizio igienico.
Allora, oltre per i pubblici esercizi e parrucc/estetisti, anche per:
-. il commercio fisso, MSV, GSV, ingrosso, spaccio, pizz. asporto, apparecchi automatici…

  • lavanderie, stirerie…
  • uffici di pratiche …
  • altro…
  • attività produttive con uffici…
    il SUAP deve verificare il requisito di assenza barriere architettoniche??

grazie mille

In generale le verifiche dei requisiti oggettivi sono di competenza degli Uffici comunali e non del SUAP.
Il SUAP infatti ai sensi del DPR 160/2010 verificala completezza formale e, in caso di verifica positiva, trasmette immediatamente la SCIA agli uffici competenti.

Nel caso specifico competete all’UTC la verifica del possesso dei requisiti oggettivi “edilizi”, tra i quali l’eventuale applicazione delle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

Non sono esperto in materia ma non mi risulta un obbligo generalizzato. Se sui nuovi edifici non v’è dubbio, sugli esistenti spesso le NTA comunali prevedono l’obbligo di adeguamento alla prima modifica dei locali (o potrebbero anche non prevederlo per locali in centro storico o soggetti a particolari vincoli tipo beni culturali per cui è impossibile oggettivamente).