Ai sensi del regolamento regionale 3/2000, la superficie di vendita di un esercizio commerciale è l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
La norma regionale fa il copia e incolla del d.lgs. n. 114/98.
Nella D.g.r. 28 dicembre 2023 - n. XII/1699 troviamo maggiori specificazioni:
La superficie di vendita di un singolo esercizio commerciale o di un centro commerciale è l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, e simili nonché i camerini di prova e le casse per il pagamento e raccolta della merce acquistata. L’area di vendita del singolo esercizio commerciale è circoscritta, separata e distinta da quella degli eventuali altri esercizi commerciali, anche se contigui e può comprendere anche aree private all’aperto, nell’ambito dell’insediamento autorizzato, per le quali l’esercente ha la disponibilità.
In ogni caso, è logico che i camerini sono superficie di vendita dato che sono utilizzati dal cliente proprio per valutare e scegliere la merce.
Per il procacciatore di affari il discorso sarebbe lungo. Puoi trovare
Procacciatore
Agente/rappresentante
Agenzia di affari
L’agenzia di affari si colla su un piano diverso dai primi due: è un’attività aperta al pubblico.
L’agente / rappresentante sono professioni regolamentate e sottoposte a SCIA da presentare direttamente in CCIAA (ormai è così… vedi Decreti ministeriali 26 ottobre 2011e Circolare esplicativa 3648/C - Iscrizione Registro delle Imprese e REA Ruoli mediazione, rappresentanti commercio e spedizionieri )
Il procacciatore è concettualmente simile all’agente / rappresentante ma non ha il carattere della stabilità. Diciamo che una professione non regolamentate e quindi libera. Puoi trovare notozie nei vari siti della CCIAA come questo: