LOMBARDIA - cani in ristorante/bar e convivio area feste

CANI

  1. in una somministrazione alim. e bevande possono entrare ? quale è la normativa ?
  2. in un convivio di un’area feste dove si mangia possono entrare ? quale è la normativa ?

Si ringrazia

In Lombardia l’accesso dei cani nei locali pubblici e nelle aree in cui si somministrano alimenti e bevande è regolamentato in modo chiaro, cercando di bilanciare la tutela dell’igiene e della sicurezza alimentare con i diritti dei proprietari di animali.

Ecco il quadro normativo specifico per rispondere ai tuoi due scenari.

1. Accesso nei locali di somministrazione (Bar, Ristoranti, Trattorie)

Nei tradizionali locali di somministrazione alimenti e bevande, la regola generale in Lombardia prevede il via libera all’accesso, a meno che il gestore non abbia esplicitamente deciso il contrario e lo abbia segnalato.

  • La normativa di riferimento: Il quadro è delineato dal Regolamento Regionale di Regione Lombardia n. 2/2017 (in particolare l’art. 23) che rimanda alla normativa quadro nazionale e locale per la tutela degli animali.
  • La regola: I cani, muniti di guinzaglio e, se necessario o richiesto, di museruola, possono accedere ai locali aperti al pubblico e ai punti di vendita.
  • La facoltà del gestore: Il titolare dell’attività commerciale o del locale di somministrazione ha il diritto di vietare l’ingresso agli animali. Per farlo legittimamente, però, deve richiedere una specifica autorizzazione o presentare una comunicazione al Comune (a seconda del regolamento di polizia urbana locale) ed esporre chiaramente un cartello di divieto all’ingresso. Se non c’è il cartello, il cane può entrare.
  • Il limite invalicabile: Anche se il locale accetta i cani, l’accesso è assolutamente vietato nei locali di preparazione e conservazione degli alimenti (es. cucine, laboratori, dispense), in conformità con il Regolamento CE n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, per evitare qualsiasi rischio di contaminazione.

2. Accesso in un “convivio” di un’area feste

Il caso di una sagra, festa patronale o evento temporaneo in un’area feste (struttura aperta o tensostruttura) segue una logica leggermente diversa, legata alla natura pubblica dello spazio e alla temporaneità dell’evento.

  • La normativa di riferimento: In questo contesto si applica principalmente il Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. 320/1954) a livello nazionale, integrato dalle ordinanze sindacali e dai Regolamenti Comunali per il benessere animale del Comune specifico in cui si svolge la festa.
  • La regola: Trattandosi di manifestazioni pubbliche o luoghi aperti al pubblico, l’accesso ai cani è consentito, sempre condizionato all’uso obbligatorio del guinzaglio (tenuto a una lunghezza non superiore a 1,5 metri secondo le ordinanze del Ministero della Salute) e avendo con sé la museruola da applicare in caso di necessità o accatastamento di persone.
  • Le eccezioni e le restrizioni:
    • Gli organizzatori della festa, in accordo con il Comune (spesso specificato nell’autorizzazione per il pubblico spettacolo o nella SCIA temporanea), possono disporre il divieto di accesso agli animali in precise sotto-aree delimitate destinate specificamente al consumo dei pasti (i tavoli del convivio), per motivi di sicurezza (rischio di reazioni imprevedibili del cane in mezzo alla folla o a stretto contatto con estranei che mangiano) o di igiene.
    • Tale limitazione deve essere chiaramente indicata nei cartelli informativi all’ingresso dell’area feste o della zona tavoli.

Sintesi degli obblighi del proprietario

In entrambi i casi, l’accesso è sempre subordinato al comportamento del conduttore, che ha l’obbligo di:

  1. Tenere il cane al guinzaglio.
  2. Avere tasche pronte con i sacchetti per la raccolta delle deiezioni.
  3. Assicurarsi che l’animale non crei disturbo o pericolo per l’incolumità degli altri avventori.

Nota per i cani guida: Tutti i divieti sopra menzionati (inclusi gli eventuali cartelli di diniego del gestore o dell’area feste) non si applicano mai ai cani guida per non vedenti, i quali hanno il diritto di accedere per legge (Legge n. 34/1974 e successive modifiche) a qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico, comprese le aree di somministrazione, senza eccezioni.