LOMBARDIA - CF e somministrazione

in uno stesso locale può esserci la somministrazione alimenti e bevande con in commercio fisso non alimentare ?

Vi sono delle limitazioni ?

qual’è la normativa ???

grazie mille

Sì, è assolutamente possibile svolgere nello stesso locale sia l’attività di somministrazione di alimenti e bevande sia il commercio al dettaglio fisso del settore non alimentare. Si tratta dell’esercizio di un’attività promiscua o congiunta.

1. Il quadro normativo generale

Il principio fondamentale che regola la materia è la libertà di iniziativa economica e di concorrenza (art. 41 Cost.) e la progressiva liberalizzazione delle attività commerciali sancita a livello statale:

  • Principio di liberalizzazione (D.L. 138/2011 art. 3 e D.L. 1/2012 “Cresci Italia”, art. 1): In assenza di un espresso divieto di legge, tutto ciò che non è vietato deve intendersi consentito. Non sussistono divieti di carattere generale che impediscano di abbinare somministrazione e vendita di prodotti non alimentari (es. bar/ristorante unito a libreria, negozio di abbigliamento, oggettistica o fiori).

  • D.Lgs. 114/1998 (Riforma Bersani del commercio): Disciplina la vendita al dettaglio in sede fissa (es. esercizi di vicinato).

  • D.Lgs. 59/2010 (Recepimento direttiva Bolkestein): Regola l’accesso e l’esercizio delle attività di servizio.

  • D.Lgs. 222/2016 (Decreto SCIA 2): Individua i regimi amministrativi per le attività commerciali e le modalità di avvio (SCIA, SCIA Unica, ecc.).

  • Leggi Regionali di settore e Regolamenti Comunali: Ciascuna Regione e Comune detiene la competenza specifica per definire requisiti di dettaglio e vincoli territoriali/urbanistici.

2. Quali sono le limitazioni e i requisiti da rispettare?

Anche se non c’è un divieto a priori alla “promiscuità”, la coesistenza di due attività distinte nello stesso spazio comporta il rispetto di vincoli precisi:

A. Requisiti Urbanistici ed Edilizi

  • Destinazione d’uso e compatibilità urbanistica: Il locale deve possedere una destinazione d’uso commerciale/terziaria idonea ad accogliere entrambe le attività (particolarmente delicato per la somministrazione, che richiede determinati parametri di impatto acustico e viabilità).

  • Scomputo della Superficie di Vendita: La superficie del locale dedicata alla vendita del settore non alimentare (scaffali, espositori non destinati al consumo diretto) va distinta dalla superficie di somministrazione (tavoli, sedie, bancone). La dimensione della superficie di vendita determinerà se l’attività non alimentare sia un esercizio di vicinato o una media/grande struttura.

B. Requisiti Igienico-Sanitari e di Sicurezza

  • Separazione/Contaminazione: Pur stando nello stesso locale, i prodotti non alimentari non devono costituire rischio di contaminazione (chimica, fisica o biologica) per gli alimenti somministrati.

  • Notifica Sanitaria (Piano HACCP e Reg. CE 852/2004): Il piano HACCP deve prendere in considerazione l’intera layout aziendale, garantendo che le merci non alimentari siano stoccate ed esposte senza interferire negativamente con la manipolazione e somministrazione di cibi e bevande.

  • Dotazioni di servizio: Il locale deve soddisfare i requisiti igienici per la somministrazione (bagni per i clienti, eventuale spogliatoio/servizio riservato al personale, vani spazzatura separati).

C. Requisiti Soggettivi e Professionali

  • Onorabilità: Il titolare (o legale rappresentante) deve possedere i requisiti morali per entrambe le attività.

  • Requisiti professionali: Per la somministrazione di alimenti e bevande serve la qualifica professionale (corso SAB, titolo di studio abilitante o esperienza pregressa nel settore). Per la vendita al dettaglio non alimentare, invece, non è richiesto alcun requisito professionale speciale.

D. Sorvegliabilit à

  • I locali adibiti a somministrazione devono rispettare i criteri di sorvegliabilità esterna e interna stabiliti dal D.M. 564/1992 (es. accessibilità diretta dalla via pubblica e assenza di vani ciechi non autorizzati).

3. Adempimenti Amministrativi per l’avvio

Per avviare l’attività occorre trasmettere al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) del Comune competente una SCIA Unica (o richiesta autorizzatoria, a seconda delle zone tutelate o delle superfici) che ricomprend a:

  1. SCIA per Commercio al Dettaglio (esercizio di vicinato settore non alimentar e).

  2. SCIA per Somministrazione di alimenti e bevande.

  3. Notifica Sanitaria (Registrazione ex art. 6 Reg. CE 852/2004) per la somministrazi one.