LOMBARDIA comunicazione cessione ai fini solidaristici

Quesiti:

  1. chi la può presentare?
    onlus (se si chiamano ancora così)? iscritte al registro regionale del volontariato (se c’è ancora o ora è il RUNS)? altre (quali sono)?

  2. devono esporre la dizione “offerta libera”? possono mettere € minimo ?

  3. se vendono alimenti devono avere requisiti professionali? ci sono regole particolari?

si ringrazia

Devi vedere la D.G.R. 18 aprile 2016, n. X/5061, con la quale sono state indicate le linee guida della Regione Lombardia per la disciplina delle cessioni a fini solidaristici.

Le cessioni a fini solidaristici possono essere svolte esclusivamente da enti non commerciali regolarmente costituiti, almeno con scrittura privata registrata, da un lasso di tempo sufficiente a valutarne finalità ed attività. L’oggetto sociale e le caratteristiche di ente non commerciale devono risultare dallo statuto e/o dall’atto costitutivo.

Deve essere esposta apposita segnaletica contenente, tra le altre cose, la dizione “offerta libera”, eventualmente predeterminata nell’importo minimo.

Le cessioni possono riguardare prodotti alimentari confezionati non deperibili che non necessitino di particolari trattamenti di conservazione, con l’esclusione dei superalcolici.
La cessione, sia degli alimentari che dei non alimentari, deve avvenire a corpo e non a misura. I beni devono essere di modico valore.


Nella delibera sopra citata troverai molto altro, ma occorre ricordare che i Comuni avrebbero dovuto deliberare un apposito “Piano comunale delle cessioni a fini solidaristici” con cui le stesse vengono disciplinate sul territorio di competenza.