Così su due piedi, senza avere un quadro completo della situazione, direi che forse la ditta si riferisce all’art. 5, comma 8, del “famigerato” D.L.vo 103/2024, laddove è previsto che - “in attuazione del principio di trasparenza” - la pubblica amministrazione deve fornire in formato elettronico, almeno dieci giorni prima del previsto accesso presso i locali dell’attività economica, l’elenco della documentazione necessaria alla verifica ispettiva.
Sennonché la medesima norma precisa che tale obbligo si applica “SALVO che ricorrano i casi di cui al comma 3 o motivi di urgenza del controllo o esigenze di ricorrere ad accessi ispettivi imprevisti o senza preavviso”.
(il comma 3 richiama “l’immediata effettuazione dei controlli nel caso di richieste dell’Autorità giudiziaria o di circostanziate segnalazioni di soggetti privati o pubblici, nei casi previsti dal diritto dell’Unione europea, nei casi di controlli per la sicurezza sui luoghi di lavoro e, comunque, ogni qual volta emergano situazioni di rischio”)
Qui parliamo di un accesso finalizzato all’accertamento relativo all’installazione e all’esercizio di un distributore di carburante ad uso privato sprovvisto di autorizzazione comunale (violazione di cui all’art. 101, comma 2, della L.R. Lombardia 6/2010).
In ogni caso, la ditta può fare ricorso contro la contestazione delle violazioni accertate. Starà all’organo di controllo (polizia locale) argomentare in merito all’esistenza delle cause di urgenza e/o delle esigenze del controllo che escludevano il ricorso al preavviso preventivo.
Ripeto che la mia è sola una prima valutazione basata sulle limitate informazioni che fornisci. E’ possibile che altri ti forniscano ulteriori indicazioni.