LOMBARDIA DGR 1699-2023 ingrosso-dettaglio

  1. La nuova DGR 1699-2023 nel punto 7.2 comma 2 scrive “nella misura di 1/2 della superficie utilizzata per la vendita” (quindi sup. netta)…
    Prima era “della superficie lorda di pavimentazione” !
    quindi è cambiato proprio la disposizione?

  2. Una ditta individuale si chiama “pinco di nome e cognome”, ora vuole solo “nome e cognome” e togliere “pinco”. Deve inviare qualcosa al suap? che cosa nello specifico?

A parere mio, sia ora che prima il riferimento non può che essere alla superficie di vendita come da definizione legale. Sono modi impropri per indicare quella perché è su quella che si gioca la partita del titolo abilitativo.
La comunicazione della variazione della ditta deve essere prevista dalla norma regionale in modo specifico altrimenti non occorre. Non ho trovato riferimenti normativi regionali specifici.

Non può essere che anche prima era considerata la superficie di vendita perché c’era scritto espressamente SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTAZIONE. Quindi???

E’ importante specificare che stai parlando di una norma (punto 7.2 della DGR Lombardia 1699/2023) che si riferisce esclusivamente alla vendita congiunta all’ingrosso e al dettaglio di merci ingombranti e altri articoli particolari (materiale elettrico, ferramenta, ecc.).

Sul punto in questione, il testo attuale recita:
«La superficie di vendita degli esercizi che, nello stesso locale, effettuano la vendita congiunta all’ingrosso e al dettaglio dei prodotti di cui al comma 1, è calcolata, e riportata nel titolo abilitativo, nella misura di 1/2 della superficie utilizzata per la vendita»*.

Il testo precedente (punto 7.2 della DGR Lombardia 1193/2013) era praticamente identico, tranne per il fatto che la superficie di vendita dei medesimi locali era calcolata «nella misura di 1/2 della superficie lorda di pavimentazione complessivamente utilizzata per la vendita».

La differenza, quindi, era che prima il riferimento per il calcolo era la superficie LORDA della pavimentazione complessivamente utilizzata per la vendita (“Superficie lorda” è un parametro urbanistico che dovrebbe essere noto agli addetti ai lavori), mentre ora il riferimento per il calcolo è la superficie di vendita.

ripeto che a parere mio ero un modo improprio di indicare la sup. di vendita perché è l’unico parametro che ha senso in relazione al fine della norma. Se non erro era: della superficie lorda di pavimentazione complessivamente usata per la vendita