Lombardia - duplicato autorizzazione commercio itinerante

Chiedono duplicato autorizzazione itinerante causa furto.
Quali sono le regole da rispettare? e cosa scrivere sull’autorizzazione ?
vogliono l’autorizzazione cartacea e non digitale.
Nel frattempo è cambiato il responsabile che firma.
La marca da bollo si o no??

In attesa, ringraziamo anticipatamente.

Nessuno sa rispondermi?

Non credo che esista una norma che detti le regole su come deve essere il duplicato di un’autorizzazione; io, almeno, non la conosco.
Personalmente, oltre agli elementi essenziali dell’autorizzazione originale, inserirei un’intestazione con la seguente dicitura: “Duplicato dell’autorizzazione tipo … rilasciata in data … da questo Comune. - Si rilascia su richiesta del titolare a seguito di denuncia di furto del documento originale, presentata in data … presso (Stazione CC / Commissariato di PS / Comando Polizia Locale) di …”.
Data del rilascio del duplicato e firma del dirigente/responsabile attuale.

Sono esenti dall’imposta (marca da bollo) i duplicati di atti e documenti rilasciati dalla pubblica amministrazione quando gli originali sono andati smarriti o l’intestatario ne ha perduto il possesso.

E’ sempre necessario predisporre un duplicato ufficiale dell’autorizzazione, o è sufficiente consentire all’interessato di ottenere una copia attraverso una richiesta di accesso agli atti?

Dico questo perché oggi le autorizzazioni (parlo in generale di tutte quelle rilasciate dal Suap) vengono trasmesse esclusivamente via PEC, quindi l’operatore economico possiede già una copia digitale e, in caso di necessità, può semplicemente richiederne nuovamente l’invio attraverso un accesso agli atti, evitando la creazione di un “duplicato” che, di fatto, sarebbe un mero inoltro di un documento già esistente.

Non so come funziona il SUAP da cui scrive SuapG09, mi sono limitato a rispondere alla sua domanda.
Tieni presente che in Lombardia le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche devono essere esibite in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.

Che cosa ne pensate?

La Lombardia è particolare. In Toscana, ad esempio, il commercio itinerante si avvia tramite SCIA che viene trasmessa tramite portale. A dire il vero, i principi del DPR 160/2010, della legge 241/90 e del dlgs. 59/2010 imporrebbero l’applicazione della SCIA in tutta Italia dato che il commercio itinerante non presenta i caratteri per poter essere escluso dal campo applicativo dell’art. 19 della legge 241/90, ma lasciamo perdere questo discorso.
In ogni caso, l’originale è rappresentato da un file firmato digitalmente. L’operatore può stamparsi il file ma l’originale resta il file. Se un comune rilascia il cartaceo viene meno a un preciso obbligo di cui al DPR 160/2010

Nel mio caso l’autorizzazione rubata era stata rilasciata cartacea (anni fa).
Quindi come mi consigliate di procedere??