LOMBARDIA - limite atto vendita e alcolici

  1. atto di vendita il 12.06.26 = c’è una tempistica, un limite entro cui presentare pratica subingresso ? normativa ??

  2. alcolici, cosa è cambiato esattamente e normativa

Grazie

Immagino che ti riferisci alla tua precedente domanda relativa al subingresso in una MSV.

La legge non lo dice espressamente, ma puoi arrivarci mettendo insieme quanto previsto da norme diverse.

Se l’atto di compravendita dell’azienda è datato 12/06/2026, da quel momento possono verificarsi sostanzialmente tre scenari:

  1. l’attività della MSV viene sospesa; se il periodo di sospensione arriva ad essere superiore ad un anno, l’autorizzazione all’apertura della MSV è revocata (art. 22/4° comma D.L.vo 114/98);
  2. l’attività della MSV viene sospesa per un periodo comunque inferiore ad un anno, fino al momento in cui il subentrante per atto tra vivi trasmette la comunicazione di subingresso al comune competente e quindi riavvia l’attività: è l’ipotesi corretta;
  3. l’attività della MSV continua sotto la titolarità/gestione del subentrante, prima che questi abbia trasmesso la comunicazione di subingresso: il caso configura la violazione di cui agli artt. 26/5° comma e 22/3° comma del D.L.vo 114/98.

L’art. 1 del D.L.vo 43/2025 ha introdotto il nuovo comma 2-bis nell’art. 29 del D.L.vo 504/95: per gli operatori che intendono esercitare la vendita di prodotti alcolici assoggettati al contrassegno fiscale (liquori, acquaviti, bevande contenenti alcol, vini alcolizzati e liquorosi, vini aromatizzati, ecc.) e di birra, l’adempimento fiscale è assolto e si esaurisce con la già prevista comunicazione da presentare al SUAP (vedi punto 29 dell’Allegato A del D.L.vo 222/16). Sarà successivamente il SUAP a trasmettere la documentazione all’Agenzia delle Dogane.
Di conseguenza, non è più richiesto il rilascio da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della licenza di esercizio soggetta all’imposta di bollo.