Lombardia: Ludoteca Prima Infanzia = CPE?

Buongiorno,

in Lombardia per LUDOTECHE PRIMA INFANZIA PER INTRATTENIMENTO BAMBINI (APERTA DA PRIVATI), CENTRO LUDICO PER LA PRIMA INFANZIA serve la CPE perché considerata una Unità D’Offerta Sociale?

Nella modulistica, tra le casistiche presenti,
• Asilo Nido (DGR 2929/2020)
• Micronido (DGR 20588/2005)
• Centro Prima Infanzia (DGR 20588/2005)
• Nido Famiglia (DGR 20588/2005)
• Comunità Educativa (DGR 20762/2005)
• Comunità Educativa Genitore Figli (DGR 2857/2020)
• Alloggio per l’Autonomia (DGR 20762/2005)
• Alloggio per l’Autonomia Educativo (DGR 2857/2020)
• Alloggio per l’Autonomia Genitore Figli (DGR 2857/2020)
• Alloggio per l’Autonomia Mamma Bambino (DGR 20762/2005)
• Comunità Familiari (DGR 20762/2005)
• Servizio Educativo Diurno - Comunità Educativa diurna (DGR 2857/2020)
• Servizio Educativo Diurno - Centro Diurno Educativo (DGR 2857/2020)
• Centro ricreativo Diurno (DGR 11496/2010)
• Centro Aggregazione Giovanile (DCR 871/87 – Piano Socio Assistenziale 88/90)
• Comunità Alloggio Disabili (DGR 20763/2005)
• Centro Socio Educativo (DGR 20763/2005)
• Servizio di Formazione all’Autonomia per Persone Disabili (DGR 7433/2008)
• Centro Diurno per Anziani (DCR 871/87 – Piano Socio Assistenziale 88/90)
• Alloggio Protetto Anziani (DGR 11497/2010)
• Comunità Alloggio Sociale Anziani (C.A.S.A.) (DGR 7776/2018)

mi sembra che quella maggiormente attinente possa essere quella del Centro Prima Infanzia, ma non sono sicuro.

Diversamente cosa occorre comunicare?

Grazie

Aldilà della denominazione spesso di fantasia con cui vengono identificate queste attività, l’elemento determinante dovrebbe essere l’età dei bambini che di fatto vengono ospitati.

Per baby parking, ludoteche e simili che accolgono solo bambini con età superiore ai 3 anni, la Regione Lombardia non prevede la necessità di particolari titoli abilitativi, né di particolari requisiti strutturali e/o professionali.
E’ ovvio che per l’avvio e l’esercizio delle attività di cui sopra sono richieste le conformità in materia urbanistica, di agibilità e di destinazione d’uso dei locali, nonché il rispetto delle norme generali in materia di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro.

E’ comunque consigliabile l’invio di una SCIA per segnalare l’avvio dell’attività, stante la specifica previsione generale dell’art. 6 della LR 11/2014.

Attenzione che diverse ASL ritengono che il limite di età dei bambini sia dai 36 mesi in su (cioè un’età di 37 mesi sarebbe già superiore ai 3 anni), meglio verificare presso la propria sede di competenza.

Se invece vengono accolti bambini con età inferiore ai suddetti limiti, allora si dovrebbe entrare nel campo delle unità di offerta sociale “codificate”.
Anche qui occorre vedere esattamente quali sono i servizi offerti, perché le norme regionali che citi li identificano in modo preciso: i Centri Prima Infanzia, ad esempio, sono “strutture similari all’Asilo Nido che offrono un servizio temporaneo di assistenza educativa e di socializzazione, accogliendo, in maniera non continuativa, bambine/i e da zero a tre anni in numero non superiore a 30 eventualmente con la presenza di genitori e/o adulti di riferimento, e per un massimo di quattro ore consecutive. Non possono fornire servizio di somministrazione dei pasti.”.

Aggiungo una cosa a ciò che dice Marco (e sono d’accordo con lui). Premetto che non ho letto tutte le delibere citate ma un altro crieterio da tenere presente è la finalità. Se non vi è nessuna finalità educativa ma si tratta solo di custodia oraria di minore (diciamo fino a 14 anni), allora non è una strattura educativa abilitabile come tale. Quindi, attività libera regolata dal diritto civile.

Grazie mille, informazioni utilissime!