LOMBARDIA nuova stazione radio base - pratica per opere edili

Ad aprile è arrivata istanza di autorizzazione ai sensi degli art. 87 e 88 del codice comunicaz. elettroniche (D.LGS. 259/03) per nuova stazione radio base x telefonia cellulare.
Dopo parere favorevole ARPA , ad agosto è stato data risposta con un nulla-osta all’istanza e con la richiesta di CILA completa della documentazione progettuale dei lavori edili (recinzioni, basamenti…), così come previsto dall’art. 88 del D.Lgs. 259/03.
Ora la ditta ha presentato un semplice inizio lavori senza la presentazione della CILA richiesta.
E’ LEGITTIMA LA PRESENTAZIONE DEL SOLO INIZIO LAVORI? COME DOBBIAMO PROCEDERE?
si ringrazia

Il discorso non torna. Intanto, l’art. 87 riguarda la realizzazione della stazione radio base intesa come antenna per la telefonia mobile mentre l’art. 88 è usato per gli scavi ai fini, ad esempio, del passaggio della fibra ottica. Mi pare strano che sia un’istanza congiunta. In ogni caso, si tratta di “richiesta di autorizzazione”. In sintesi, l’amministrazione comunale, o ha concluso tramite un’autorizzazione espressa (in nulla osta ARPA non è l’autorizzazione) o si concretizzato il silenzio assenso.

I procedimenti ex art. 87 e 88 assorbono anche le rilevanze edilizie. Ad esempio, se fosse necessario un permesso di costruire per la realizzazione dell’infrastruttura (traliccio per le celle ), questo sarebbe incluso nel procedimento: non accorerebbe un’altra domanda e l’autorizzazione avrebbe valore anche di permesso di costruire.

In conclusione, se la ditta è autorizzata per silenzio significativo oppure in modo esplicito, va da sé che presenti una comunicazione di inizio lavori all’effettivo dei lavori.

Questa la chiave di lettura. Poi occorrerebbe vedere nei dettagli la pratica. Potrei citarti qualche centinaia di sentenze per indagare meglio.

per questa pratica è necessaria la cila (moduli MUT e RTA) che abbiamo chiesto espressamente, nei tempi di legge, con il nullaosta.
Pertanto la cila (MUT e RTA) non è necessaria? basta istanza di autorizzazione ai sensi degli art. 87 e 88 del codice comunicaz. elettroniche (D.LGS. 259/03) corredata dai disegni ?
Vi è una sentenza leggibile e riferita al ns caso?

Ti allego una sentenza recente che ne cita altre. Il procedimento speciale semplifica la procedura ma non elimina i contenuti oggettivi/sostanziali. Le rilevanze edilizie - paesaggistiche sono considerate in ugual maniera e possono dare seguito agli esiti ai normali esisti prescrittivi
Vedi il TAR Latina TAR_LATINA_203_21.pdf (32,6 KB)