LOMBARDIA - parrucchiere uomo - acconciatore

L’art. 3 del R.Regionale n. 6 - 2011 e ssmmii cita:
(Titolo professionale)

  1. L’esercizio dell’attività di acconciatore, in qualunque forma esercitata, anche a titolo gratuito, e dovunque svolta, è subordinato al possesso dell’abilitazione professionale di cui all’articolo 3, C1 e 6, L.174-2005.
  2. Il possesso del titolo di acconciatore consente l’esercizio dell’attività unisex.
  3. La verifica del possesso dei requisiti professionali spetta al comune competente per territorio …
  4. I soggetti che alla data di entrata in vigore della L. 174/2005 erano in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo e per donna, assumono la qualificazione di acconciatore ed hanno diritto alla modificazione in tal senso dell’autorizzazione da parte del comune, a semplice richiesta.

QUESITO:
Se Tizio aveva autorizzazione per parrucchiere da uomo e abilitazione rilasciata dalla commissione prov. artigianato per parrucchiere da uomo = si può considerare acconciatore ?
deve presentare qualcosa al SUAP??

SI RINGRAZIA

Sì, la legge 174/2005 ha fatto salve le qualifiche ottenute in precedenza così come riconosciute dalla commissione provinciale dell’artigianato. Il vecchio parrucchiere può considerarsi, oggi, un acconciatore.