LOMBARDIA scia temporanea per somministrazione

La scia in oggetto, per quanto tempo può essere richiesta?
quale è la normativa?

grazie

L.R. Lombardia 2 febbraio 2010 , n. 6.
Art. 72.

L’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande puà essere realizzata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari.
Può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione nei locali e nei luoghi nei quali la stessa si svolge.