LOMBARDIA sospensione acconciatore + CF

Mi chiedono se possono sospendere attività acconciatore + commercio fisso (per motivi salute) retrodatata (1 mese) e per qualche mese (no hanno data definitiva). Farebbero pratica con comunica per rendere inattiva la posizione alla CCIAA e non pagare tasse !!
E’ possibile?
Per il suap cosa implica?
Quando riprende l’attività cosa dovranno presentare???
Possono eventualmente vendere l’attività mentre è sospesa? sarebbe un subingresso “normale”?

grazie mille

Il privato può comunicare la sospensione dell’attività di acconciatore oppure anche non farlo. Quello che conta è la verifica, da parte dei VVUU dell’effettiva sospensione. La norma regionale lombarda recita:

L’attività di acconciatore può essere sospesa, per un periodo di un anno, eventualmente prorogabile per un ulteriore anno, previa comunicazione al SUAP del comune in cui si esercita l’attività stessa. Al termine dell’anno di proroga sono concessi all’impresa sessanta giorni entro i quali comunicare la ripresa o la cessazione dell’attività. Se il termine di sessanta giorni decorre inutilmente, l’attività di impresa si considera cessata.

Può sicuramente comunicare anche una data già trascorsa. Lo stesso per il commercio al dettaglio.

Per riprendere l’attività basta farlo. Il VU verificherà l’effettiva ripresa o la persistenza della sospensione ai fini della dichiarazione di decadenza

In Lombardia, l’attività di acconciatore può essere sospesa, per un periodo di un anno, eventualmente prorogabile per un ulteriore anno, PREVIA comunicazione al SUAP del comune in cui si esercita l’attività stessa. Ciò vuol dire che la comunicazione di sospensione non deve essere retroattiva.

Al termine dell’anno di proroga sono concessi all’impresa sessanta giorni entro i quali COMUNICARE la ripresa o la cessazione dell’attività. Ciò vuol dire che l’eventuale ripresa dell’attività deve essere formalmente comunicata.

Se il termine di sessanta giorni decorre inutilmente, l’attività di impresa si considera cessata.

Attenzione poi all’esistenza di regolamenti comunali che potrebbero prevedere norme più stringenti, come ad esempio l’obbligo di comunicazione PREVENTIVA per sospensioni temporanee dell’attività di oltre 30 giorni o per la riapertura anticipata.

A mio giudizio, sì.


Per quanto riguarda il commercio in esercizi di vicinato, la sospensione dell’attività non è soggetta a comunicazione da parte dell’esercente.
Deve essere comunicata la cessazione dell’attività. La cessazione dell’attività, se non comunicata, può essere sanzionata dopo un anno di chiusura.

Ma ho visto che avete dato risposte diverse e a volte contrarie…

Se operi in Lombardia, come Suap dovresti conoscere il Regolamento Regionale 28 novembre 2011, n. 6 (“Disciplina dell’attività di acconciatore in attuazione dell’art. 21 bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73” ). La sospensione dell’attività è disciplinata dall’art. 5.

Poi, per carità, ci possono stare anche diverse interpretazioni della norma.

a parere mio, vista la generale libertà in termini di orario di esercizio, se Tizio va in ferie non deve fare una previa comunicazione. Se Tizio ha problemi con il lavoro, chiude l’attività e si accorge che non può esercitare per qualche mese, lo comunicherà quando ne ha contezza e lo potrà fare anche in modo retroattivo. Non credo sia sanzionabile. La ratio della norma vuole che vi sua certezza sulla effettiva durata della sospensione.

Sicuramente Marco è stato più preciso, io sono stato sbrigativo. La mia risposta è stata data contemperando anche i principi liberisti in tema di esercizio di attività di cui al DL 138/2011 e DL 1/2012

Quanto dice Marco è formalmente corretto, così dispone la nostra norma regionale.

Tuttavia personalmente mi sento di condividere il pensiero di Mario. L’importante per la PA è sapere la data certa di sospensione per calcolare l’anno.
La norma nazionale nulla dispone in materia di sospensione (giustamente a mio avviso). Non stiamo parlando di un servizio essenziale e nemmeno di un pubblico esercizio… Una volta che ne viene data informazione alla clientela…

Poi ci sarebbe da chiedersi, vista la portata generale dell’art. 5:

  • quando scatta l’obbligo di comunicare la sospensione dell’attività. Se la sospendo 2 giorni la devo fare? O scatta da 5, 10, 30,…giorni ??? Sempre in base a una lettura formale non sono previsti periodi minimi di deroga… (a differenza ad esempio per di bar e ristoranti, che fino a 30 gg non devono fare nulla, e sono pubblici esercizi…).
  • si applica anche se il soggetto in questione fosse stato impossibilitato a fare la comunicazione (si parla di malattia)? Anche in questo caso la lettura formale…
  • perché per acconciatore ed estetista sì e per tatuaggi e piercing no (salvo sviste)? Qui non ho risposte…