In Lombardia, l’attività di acconciatore può essere sospesa, per un periodo di un anno, eventualmente prorogabile per un ulteriore anno, PREVIA comunicazione al SUAP del comune in cui si esercita l’attività stessa. Ciò vuol dire che la comunicazione di sospensione non deve essere retroattiva.
Al termine dell’anno di proroga sono concessi all’impresa sessanta giorni entro i quali COMUNICARE la ripresa o la cessazione dell’attività. Ciò vuol dire che l’eventuale ripresa dell’attività deve essere formalmente comunicata.
Se il termine di sessanta giorni decorre inutilmente, l’attività di impresa si considera cessata.
Attenzione poi all’esistenza di regolamenti comunali che potrebbero prevedere norme più stringenti, come ad esempio l’obbligo di comunicazione PREVENTIVA per sospensioni temporanee dell’attività di oltre 30 giorni o per la riapertura anticipata.
A mio giudizio, sì.
Per quanto riguarda il commercio in esercizi di vicinato, la sospensione dell’attività non è soggetta a comunicazione da parte dell’esercente.
Deve essere comunicata la cessazione dell’attività. La cessazione dell’attività, se non comunicata, può essere sanzionata dopo un anno di chiusura.