Lombardia - suap e VVFF

Il suap deve fare da tramite tra utente e VVFF.
Durante l’incontro 100% suap in lombardia il dott. Vendramin della CCIAA ha parlato di:

  • per le attività classificate A e B = CHIUSURA POSITIVA DEL SUAP
  • per C, attendere CPI, e poi CHIUSURA DEL SUAP
  • per rinnovi = CHIUSURA PRATICA DEL SUAP

Ma il suap cosa deve scrivere all’utente? avete qualche esempio?
il suap deve scrivere atto finale/chiusura anche se i VVFF rispondono all’utente e “per conoscenza al sindaco” (nemmeno al Suap!!) ??? Qual’è la normativa?

grazie mille

Non avendo ascoltato quanto riferito, mi riesce difficile interpretare. In attesa di altri interventi, posso darti delle chiavi di lettura generali del DPR 151/20211

Le categorie A, B e C sono differenziazioni connesse con il livello di rischio.

Per le attività di cui alla categoria A, che sono soggette a regole tecniche e che per la loro standardizzazione non presentano particolare complessità, non è previsto il preventivo parere di valutazione progetto. Prima dell’inizio dell’attività, il titolare presenta una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) corredata dalla asseverazione, dalla documentazione tecnica e dagli elaborati grafici. In questo caso la SCIA, come tutte le SCIA abilita autonomamente, il SUAP non “chiude” con provvedimento espresso.

Le attività B e C, prima di arrivare alla SCIA, sono sottoposte alla valutaizone del progetto.

Per le attività in categoria A e B, sottoposte a visite a campione, il Comando provinciale rilascerà copia del verbale della visita tecnica, che comunque dovrà essere sempre redatto, a richiesta dell’interessato. Se tale verbale è inviato al SUAP, questo lo inoltrerà al privato ma non è una conclusione procedimentale. La SCIA abilità di per sé (come tutte le SCIA).

Lo stesso dicasi per la ricevuta che rilascia il comando VVF una volta ricevuta la SCIA oppure per il CPI

Per le attività B e C si passerà dalla fase procedimentale e propedeutica alla SCIA, concernente la “valutazione dei progetti”. In questo caso si tratta di un “procedimento” ad istanza privata da concludere espressamente. Rammenta che il CPI (attività C) non ha più valore provvedimentale. La SCIA dopo la valutazione progetto è abilitante. Il CPI è un’attestazione.

Volendo allargare il discorso, oltre alla SCIA e alla valutazione progetto si riscontrano anche

  • controlli di prevenzione incendi, per le attività in categoria A, B e C;
  • deroga, per le attività in categoria A, B e C;
  • nulla osta di fattibilità, per le attività in categoria B e C;
  • verifiche in corso d’opera, per le attività in categoria A, B e C.

L’analisi di Mario è perfetta sotto il profilo procedimentale.

L’incontro è stato organizzato per chiarire alcuni aspetti di gestione informatica delle partiche di prevenzione incendi per attività produttive.

Premessa: quando il dott. Vendramin parlava di CHIUSURA si riferiva all’aggiornamento del gestionale SUAP e del fascicolo d’impresa.

Le indicazioni date sono le seguenti:

  • mod. PIN 1 - valutazione progetto: il SUAP chiude la pratica SOLO con il parere dei VVF;
  • mod. PIN 2 - SCIA: Categoria A e B ->chiusura al 60° giorno salvo che non arrivi nota dai VVF che faranno sopralluogo. Categoria C: prima di chiudere deve attendere il CPI;
  • mod. PIN 3 - rinnovo: chiusura dopo 30 gg;
  • mod. PIN 4 - istanza in deroga: SUAP chiude la pratica con la notifica del provvedimento all’impresa;
  • mod. PIN 5 - NO fattibilità: SUAP chiude la pratica con la notifica del provvedimento all’impresa;
  • mod. PIN 6 - Verifica in corso d’opera: SUAP chiude la pratica con la notifica del parere all’impresa;
  • mod. PIN 7 - Voltura: SUAP chiude positivamente la pratica alla scadenza dei 30 gg, salvo
    comunicazioni del VVF;

Il SUAP non deve adottare alcun atto, ma limitarsi a notificare quanto ricevuto, a chiudere la pratica nel gestionale e ad aggiornare il fascicolo d’impresa.

Ma se quanto inviato dai VVFF viene inviato via PEC anche alla ditta, il SUAP deve notificare?
in base a quale normativa??

DPR 160/2010, art. 4, comma 2
2. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.