Quella del MiSE è una prassi abbastanza consolidata e si basa su un criterio più oggettivo che soggettivo. In altre parole, guarda all’azienda che passa di mano da Tizio a Caio (vendita/affitto) che, a livello amministrativo, è ratificato con il subingresso. Da altro punto divista, più soggettivo, si potrebbe obiettare che ciò che cessa è l’impresa di Tizio e questo avviene a prescindere da quello che accade in quella unità locale successivamente (non entro nella differenza fra azienda e impresa). Forse il criterio soggettivo sarebbe più giusto.
In assenza di una precisa disposizione regionale si dice male e il d.lgs. n. 222/2016 la prevedrebbe. Io, al di là dei dubbi, sposerei la risoluzione del MiSE: quando semplifica prendiamolo per buono 
Non procederei alla sanzione ex art. 22, comma 3 del d.lgs. n. 114/98.
Non mi preoccuperei del RI. Lì la comunicazione è effettuata comunque entro 30 gg dalla cessazione effettiva