Se parliamo di media struttura di vendita alimentare, il subingresso richiede SCIA unica in relazione a:
- comunicazione per subingresso
- SCIA per notifica sanitaria
- comunicazione per voltura prevenzione incendi (se esercizio con superficie totale lorda superiore a 400 mq o se l’attività ricade in Allegato I DPR 151/11)
- comunicazione per la vendita al minuto di alcolici (se effettuata)
Se parliamo di media struttura di vendita non alimentare, il subingresso richiede comunicazione in relazione ai punti 1 e 3 dell’elenco di cui sopra.
Come in tutti i casi di SCIA unica o semplice comunicazione, l’attività del subentrante può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione.
Analisi della normativa applicabile (nazionale e regionale d.lgs. 222/2016 - c.d. SCIA 2) per il subingresso in Media Struttura di Vendita (MSV) e per la licenza alcolici dell’Agenzia delle Dogane:
1. Tempistica e limite per la presentazione della pratica di subingresso
Ai sensi dell’art. 2556 c.c. (per la forma dell’atto di trasferimento) e dei principi generali del D.Lgs. 114/1998 e D.Lgs. 222/2016 (Tabella A, Sezione I, Attività 1):
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Limiti temporali: Non esiste un termine tassativo di decadenza fissato dal codice civile a pena di invalidità dell’atto, ma il subentrante deve presentare la pratica prima di iniziare l’effettivo esercizio dell’attività.
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Accertamento dei requisiti: Se l’attività non viene avviata entro i termini previsti dai regolamenti regionali o comunali sul commercio (generalmente 6 o 12 mesi dalla data dell’atto o dalla cessazione del dante causa), la struttura rischia la decadenza dal titolo autorizzatorio.
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Registrazione CCIAA: Il notaio deposita l’atto di vendita al Registro Imprese entro 30 giorni. La voltura amministrativa dell’attività economica deve seguire tempestivamente la decorrenza dell’efficacia del contratto indicata nell’atto.
2. Procedura di subingresso e modalità di trasmissione (SUAP - CCIAA)
Per le Medie Strutture di Vendita (MSV), il D.Lgs. 222/2016 disciplina la fattispecie del subingresso nell’Attività 1.2 (Tabella A).
Regime procedurale
Il subingresso in una MSV — purché sia senza modifiche dimensionali, di settore merceologico o strutturali — è soggetto a SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e NON ad autorizzazione espressa.
Come si deve comportare la ditta subentrante?
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Comunicazione/SCIA al SUAP: La SCIA di subingresso va inviata al SUAP competente per territorio tramite il portale telematico dedicato (es. ComunicaStarweb, Impresainungiorno, o portali regionali specifici).
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Effetto immediato: La SCIA ha efficacia immediata. La ditta può presentare la pratica il giorno stesso dell’inizio dell’attività (oppure nei giorni immediatamente precedenti indicando la data decorrenza coincide con l’avvio).
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Pratica Contestuale (ComUnica): Si utilizza la procedura di Comunicazione Unica (ComUnica) che consente di trasmettere in un’unica operazione telematica:
Nota: Non occorre fare prima una pratica al SUAP per richiedere un’autorizzazione e poi la CCIAA il giorno dell’apertura, poiché il subingresso non richiede l’emissione di un provvedimento autorizzatorio espresso (salvo varianti o modifiche ai locali/superfici).
3. Inizio attività MSV senza rilascio di autorizzazione
Sì, la MSV può iniziare subito l’attività con la sola presentazione della SCIA di subingresso, senza attendere alcun provvedimento formale da parte del Comune.
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Fondamento normativo: Ai sensi dell’art. 19 della Legge 241/1990 e della Tabella A del D.Lgs. 222/2016 (Scheda Subingresso in esercizio di Media Struttura di Vendita), la procedura prevista è il regime della SCIA.
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Decorrenza: L’attività può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA (o dalla data di efficacia specificata nella SCIA stessa).
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Controlli PA: Il SUAP dispone di 60 giorni per effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese (possesso dei requisiti morali e professionali ex art. 71 D.Lgs. 59/2010, agibilità dei locali, conformità urbanistica e igienico-sanitaria) ed eventualmente adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione o conformazione.
4. Comunicazione/Licenza Alcolici: cosa è cambiato e regime fiscale (Marca da bollo)
Il regime per la vendita e la somministrazione di alcolici (ex art. 29 TULPS - R.D. 635/1935 e D.Lgs. 504/1995 - TUA) ha subito importanti semplificazioni legislative:
Quadro normativo di riferimento
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Semplificazione (Art. 13-bis D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019): Ha esteso la denuncia di vendita alcolici a tutti gli esercizi commerciali, ma ha stabilito che la comunicazione/SCIA presentata al SUAP per l’avvio o il subingresso dell’attività commerciale assorbe la denuncia all’Agenzia delle Dogane.
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Nota ADM n. 131411/RU del 2019: Ha chiarito che la SCIA/comunicazione inviata al SUAP (che include le informazioni sul possesso dei requisiti per gli alcolici) viene trasmessa d’ufficio dal SUAP all’Ufficio delle Dogane competente.
Marca da bollo
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La comunicazione alcolici integrata nella SCIA non sconta marca da bollo. Essendo una dichiarazione/segnalazione che transita all’interno della SCIA telematica contestuale o del modulo unico SUAP, non richiede l’applicazione dell’imposta di bollo sul modulo di denuncia.
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L’imposta di bollo è dovuta unicamente nei casi residui in cui si richieda il rilascio di un atto formale cartaceo (licenza/codice ditta in bollo) qualora l’operatore ne facci