Ai fini del possesso dei requisiti non incide.
Ti riporto una parte della risoluzione MISE n. 63161 del 16/04/2013:
Con specifico riguardo attestazione delle competenze la scrivente ha avuto modo altresì di precisare che è possibile ammettere per ragioni di equità anche metodi di prova alternativi sostanzialmente equivalenti all’INPS quali ad esempio l’assicurazione INAIL o le buste paga.
Ovviamente è solo una risoluzione… ma a mio avviso condivisibile.
Vedi anche questo post sul vecchio forum
Relativamente all’esercizio invece ti rimando all’art. 21 c. 4 della l.r. 6/2010:
… Non è consentito iniziare l’attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti. Nei casi di mancato adempimento ovvero del venire meno, ad attività iniziata o a seguito di subingresso, anche di uno solo degli obblighi sopra elencati, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 27, comma 4.