Buongiorno,
nel nostro comune c’è stato il subingresso in un’attività di tabaccheria e rivendita stampa. Il titolare, per ampliare l’offerta, vorrebbe vendere anche capsule di caffè (confezionate singolarmente) in modo che il cliente possa farsi un caffè in autonomia con la macchina messa a disposizione dal negozio. La asl ha detto che per loro non ci sono problemi ed il commercialista pure, visto che è vendita e non somministrazione; a noi la cosa sembra molto “border line”, perché di fatto la circolare consentirebbe il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia. Siamo in Toscana e la scia è di subingresso in esercizio di vicinato settore non alimentare rivendita tabacchi e generi di monopolio.
Grazie
Macchina da caffè in tabaccheria: opportunità e esempi
CONTENUTO
Negli ultimi anni, molte tabaccherie italiane hanno scelto di integrare la vendita di caffè tra i loro servizi, trasformandosi in veri e propri punti di ristoro. Questa strategia non solo diversifica le fonti di reddito, ma risponde anche a una domanda crescente da parte della clientela, che cerca un servizio rapido e comodo. Un esempio significativo è quello di una tabaccheria a Rimini, che ha registrato un consumo di 24 kg di caffè a settimana, operando con orari prolungati dalle 5:00 alle 20:39 e offrendo anche sigarette di ultima generazione.
Un caso emblematico di questa evoluzione è rappresentato dalla Tabacchi Bar Grugni ad Abbiategrasso, che ha saputo trasformarsi da semplice drogheria a bar-tabaccheria, attirando una clientela variegata e fidelizzata. Questa trasformazione non è solo una questione di offerta, ma anche di marketing e di creazione di un ambiente accogliente per i clienti.
È importante sottolineare che, sebbene non esistano norme specifiche dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (AAMS) riguardanti l’installazione di macchine da caffè nelle tabaccherie, l’attività è comunque soggetta a regolamentazioni generali. Le tabaccherie devono possedere la licenza per la vendita di tabacchi e rispettare le normative HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) per la somministrazione di alimenti e bevande.
CONCLUSIONI
L’integrazione di macchine da caffè nelle tabaccherie rappresenta un’opportunità significativa per diversificare l’offerta commerciale e attrarre una clientela sempre più esigente. Tuttavia, è fondamentale che i titolari di queste attività siano consapevoli delle normative vigenti e delle responsabilità legate alla somministrazione di alimenti e bevande.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, comprendere le dinamiche di trasformazione delle attività commerciali come le tabaccherie è cruciale, soprattutto in un contesto di crescente attenzione verso l’innovazione e la diversificazione economica. La conoscenza delle normative e delle opportunità di sviluppo commerciale può rivelarsi utile anche in ambito pubblico, per la promozione di politiche di sostegno alle piccole e medie imprese.
PAROLE CHIAVE
Tabaccheria, macchine da caffè, diversificazione, normativa AAMS, HACCP, opportunità commerciali.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione dell’imposta sul valore aggiunto.
- Legge 22 dicembre 2011, n. 214 - Disposizioni in materia di tabacchi.
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio - Igiene dei prodotti alimentari.
- D.Lgs. 155/1997 - Normativa HACCP.

Nota: Le sintesi fornite sono generate automaticamente grazie a Perplexity(analisi delle notizie più pertinenti) e ChatGPT modificato da Omniavis. Puoi chiedere il parere di un esperto umano qui nel forum o continuare la conversazione sulla nostra piattaforma: https://espertorisponde.omniavis.it/. Per una consulenza specifica da parte del team Omniavis inviaci una email a info@omniavis.it.Per un feedback sulla qualità della sintesi invia una email a Marco Scarselli
Per quanto mi riguarda confermo i tuoi dubbi, che vertono sostanzialmente intorno a due aspetti:
-
Le cialde per il caffè sono assimilabili ai generi alimentari dei cosiddetti “pastigliaggi vari" (caramelle, confetti, cioccolatini, gomme americane e simili), che possono essere venduti dalle tabaccherie? A mio giudizio, no.
-
Come giustamente ricordavi, per quanto riguarda gli esercizi di vicinato il consumo sul posto è limitato ai prodotti di gastronomia. A prescindere da quale sia la nozione di “prodotti di gastronomia” e da eventuali ulteriori specificazioni inserite dalle varie discipline regionali, mi pare evidente che il presupposto fondamentale è che si parli comunque di esercizi di vicinato appartenenti al settore alimentare. Una tabaccheria è un’altra cosa.
Aggiungo una mia curiosità: le cialde sarebbe quindi vendute in confezione singola (= N° UNA cialda per confezione)? E ogni singola confezione riporterebbe un’etichetta recante tutti i dati previsti dal Codice del consumo e dal Regolamento (UE) 1169/2011?
anche secondo noi infatti le cialde non rientrano fra “e simili” quando ci riferiamo ai pastigliaggi; per quanto riguarda il tuo dubbio, sinceramente non so che tipo di cialde sono ma anche questo è un elemento da tenere in considerazione. Sicuramente devono essere confezioni da poter vendere singolarmente
Grazie per il confronto