Salve prof, anche in merito alla domanda da lei posta ieri in sede di orale, volevo chiederle chiarimenti circa la questione della mancanza del parere di regolarità tecnica e/o contabile. In un articolo postato da lei mi pare, dice che è vero che una recente giurisprudenza ha affermato che la mancanza di parere determina “mera irregolarità”, però, e qui cito l’articolo, Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l’Emilia – Romagna (11 aprile 2017, n. 62), “l’irregolarità in generale ricorre in presenza di una lieve anormalità del provvedimento amministrativo, a fronte di un vizio marginale, allorché la diversità della forma o la non perfetta osservanza di un adempimento endoprocedimentale non siano tali da impedire il concreto raggiungimento dell’interesse pubblico tutelato” […] diversamente, i pareri di regolarità tecnica costituiscono atti procedimentali obbligatori, posti al centro del sistema ordinamentale degli Enti locali. Si giunge, quindi, in modo innovativo a ritenere che i pareri di regolarità tecnica e contabile devono necessariamente essere presenti nella proposta di deliberazione (salvo il caso di atti di mero indirizzo) pena l’illegittimità del provvedimento amministrativo, costituendo i presupposti giuridici necessari richiesti e voluti dal legislatore.
Mi conferma questa impostazione?
Manca un orientamento uniforme …