Salve prof, anche in merito alla domanda da lei posta ieri in sede di orale, volevo chiederle chiarimenti circa la questione della mancanza del parere di regolarità tecnica e/o contabile. In un articolo postato da lei mi pare, dice che è vero che una recente giurisprudenza ha affermato che la mancanza di parere determina “mera irregolarità”, però, e qui cito l’articolo, Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l’Emilia – Romagna (11 aprile 2017, n. 62), “l’irregolarità in generale ricorre in presenza di una lieve anormalità del provvedimento amministrativo, a fronte di un vizio marginale, allorché la diversità della forma o la non perfetta osservanza di un adempimento endoprocedimentale non siano tali da impedire il concreto raggiungimento dell’interesse pubblico tutelato” […] diversamente, i pareri di regolarità tecnica costituiscono atti procedimentali obbligatori, posti al centro del sistema ordinamentale degli Enti locali. Si giunge, quindi, in modo innovativo a ritenere che i pareri di regolarità tecnica e contabile devono necessariamente essere presenti nella proposta di deliberazione (salvo il caso di atti di mero indirizzo) pena l’illegittimità del provvedimento amministrativo, costituendo i presupposti giuridici necessari richiesti e voluti dal legislatore.
Mi conferma questa impostazione?
Manca un orientamento uniforme …
Mi scusi dottore, in caso di inerzia dei Responsabili preposti al rilascio dei pareri, ad esempio perché si deve riconoscere un debito fuori bilancio, l’organo può procedere Comunque al riconoscimento?
In linea generale, sì, l’organo competente (il Consiglio Comunale) può procedere comunque all’adozione della deliberazione, ma con precisazioni sostanziali relative alla regolarità dell’atto e all’assunzione delle responsabilità.
1. Natura dei pareri ex art. 49 TUEL e validità della delibera
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), su ogni proposta di deliberazione che comporti riflessi finanziari o patrimoniali devono essere richiesti i pareri di regolarità tecnica (dal responsabile del servizio interessato) e di regolarità contabile (dal responsabile del servizio finanziario).
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Orientamento giurisprudenziale consolidato (Cons. Stato n. 3663/2011; n. 8466/2020): La mancata acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile o l’inerzia del responsabile nell’esprimerli non determina l’invalidità/nullità dell’atto, bensì una mera irregolarità procedimentale. La funzione dell’art. 49 TUEL è infatti quella di perimetrare le responsabilità amministrative e contabili, non di paralizzare l’organo politico.
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Obbligo di motivazione (Art. 49, comma 4, TUEL): Qualora l’organo consiliare decida di procedere in assenza dei pareri o in presenza di un parere negativo, deve fornire un’adeguata motivazione all’interno del testo della deliberazione, illustrando le ragioni del superamento dell’inerzia o del dissenso .
2. Rimedi operativi per superare l’inerzia del Responsabile
Prima di deliberare al buio, l’amministrazione dispone di strumenti procedurali volti a garantire l’istruttoria:
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Potere sostitutivo: Attivazione del titolare del potere sostitutivo ex art. 2, comma 9-bis, della Legge 241/1990 o secondo le norme del regolamento di organizzazione dell’ente (es. avocazione da parte del Dirigente/Posizione Organizzativa sovraordinata o intervento del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 49, comma 2, TUEL laddove applicabile).
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Sollecitazione formale e responsabilità disciplinare: L’omissione dell’istruttoria o il rifiuto ingiustificato di rendere il parere configura una violazione dei doveri d’ufficio con conseguente responsabilità disciplinare e dirigenziale in capo al funzionario inerte.
3. Peculiarità ed effetto sul Riconoscimento del Debito Fuori Bilancio (Art. 194 TUEL)
Nel caso specifico del riconoscimento di un debito fuori bilancio (art. 194 TUEL), occorre distinguer e:
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Parere dell’Organo di Revisione (Art. 239 TUEL): Sulle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio è necessario e indefettibile il parere dell’Organo di Revisione ed è essenziale che l’organo consiliare accerti la sussistenza della copertura finanziaria (art. 193 e 194 TUEL).
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Trasferimento della responsabilità erariale: L’assenza della relazione/parere del responsabile tecnico, che attesti l’effettiva utilità e l’arricchimento per l’ente (soprattutto nelle fattispecie di cui alla lett. e dell’art. 194 TUEL), sposta l’intero carico della valutazione sostanziale e della responsabilità amministrativo-contabile (danno erariale dinanzi alla Corte dei Conti) sugli amministratori e sui consiglieri comunali che votano la delibe ra.
In sintesi: L’inerzia del Responsabile del servizio non blocca la sovranità dell’organo deliberante. Il Consiglio Comunale può approvare il riconoscimento del debito fuori bilancio purché espliciti adeguatamente in delibera la motivazione del superamento dell’inerzia e siano comunque garantiti i presupposti contabili e finanziari (compresa la copertura e la trasmissione alla Corte dei Conti ex art. 23, c. 5, L. 289/2002).