Mancanza requisiti edilizi esercizio di vicinato

Buonasera,
in seguito ad una richiesta di controllo a campione, l’ufficio Edilizia comunica che un esercizio di vicinato non possiede i requisiti di legittimità del titolo edilizio in quanto sarebbero stati eseguiti interventi in assenza di presentazione di apposita CIL. L’art. 113, co. 4, della L.R. 62/2018 stabilisce che qualora venga rilevata la mancanza dei requisiti igienico-sanitari, edilizi o di sicurezza necessari per la validità del titolo abilitativo e per l’esercizio dell’attività, è disposta la sospensione dell’attività sino al ripristino dei requisiti mancanti. Il provvedimento di sospensione stabilisce il termine per il ripristino dei requisiti mancanti, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza. Mi domando se, nel caso di specie, non sia corretto, anche in virtù del principio di specialità di cui alla legge 689/1981, applicare la sanzione amministrativa prevista dalle norme edilizie. E’ anche vero che, così ragionando, la sanzione prevista dalla legge sul commercio non si applicherebbe mai o quasi. Qualcuno potrebbe fornire delle delucidazioni in merito?
Grazie mille

La comunicazione di inizio lavori asseverata è prevista per l’esecuzione di opere edilizie di lieve entità (generalmente riconducibili alla manutenzione straordinaria) che rivestono natura residuale rispetto agli interventi che ricadono nell’edilizia libera o nella condizione del permesso di costruire o della SCIA. La mancata presentazione della CILA è punita con una semplice sanzione amministrativa di 1000 euro.

Poi c’è la comunicazione di inizio lavori (semplice) che qualunque cittadino può trasmettere prima dell’esecuzione di lavori di ancora minore entità.

Infine c’è l’obbligo di comunicazione di inizio lavori generalmente previsto dal regolamento edilizio comunale, ma parliamo di opere per le quali a monte esiste comunque un titolo abilitativo.

In tutti questi casi non è prevista alcuna sanzione accessoria di ripristino.

Tutto ciò per dire che non può rientrare nel concetto di “mancanza dei requisiti edilizi” ogni pur minima irregolarità accertata in ambito edilizio, con la conseguenza che sarebbe del tutto sproporzionata una sospensione dell’attività per piccole irregolarità che non compromettono la sostanziale conformità dell’immobile alla sua funzione commerciale.

Tutt’altro discorso sarebbe se fosse stata accertata la natura abusiva dei locali o di una parte rilevante degli stessi, oppure la non conformità urbanistica della loro destinazione d’uso, o la carenza delle condizioni essenziali di abitabilità (altezza, superficie, illuminazione, ecc. ecc.).

Condivido le sue osservazioni in toto. Approfitto dell’occasione per chiedere, a questo punto, come è necessario comportarsi nel caso di un’attività non soggetta a procedure abilitative SUAP. Nello specifico, prendendo a riferimento il caso in cui quest’ultima venga esercitata in un’immobile non avente destinazione d’uso conforme, dovrebbe essere direttamente l’Ufficio Edilizie ad adottare le opportune misure interdittive/ripristinatorie o il SUAP su proposta del primo, atteso che lo sportello unico costituisce l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva.
Grazie

Se l’unita immobiliare non è destinata ad attività produttiva, non compete al SUAP l’adozione di provvedimenti in materia edilizia.

Se invece è destinata ad attività produttiva, nel caso di irregolarità edilizie a mio giudizio occorre distinguere: un conto sono i provvedimenti che vanno ad incidere sulla gestione amministrativa dell’impresa (ad esempio divieto di prosecuzione dell’attività o invito alla conformazione dell’attività) di competenza SUAP, un altro i provvedimenti previsti da norme specificatamente edilizie per l’erogazione di sanzioni amministrative o per l’emissione di ordinanze di demolizione / ripristino dello stato dei luoghi, che secondo me restano di competenza dell’ufficio edilizia privata.

Poi è chiaro che esiste una zona grigia in cui le due nature possono sovrapporsi e lì è opportuno che siano i protocolli organizzativi dell’ente a stabilire chi debba fare cosa…

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