Mancata comunicazione gestore distributore carburante stradale

Buongiorno, sono di un SUAP Lombardo (L.R. 6/2010).
Un gestore di un impianto di distribuzione di carburante stradale ha inviato la relativa cessazione (ora automatica dal Registro Imprese).
Il nuovo gestore avrebbe dovuto inviare apposita comunicazione di subentro, però mai arrivata.
Dopo sollecito, senza risposta, abbiamo attivato i controlli di Polizia.
Poiché non ho trovato precisi riferimenti sanzionatori, chiedo se sia prevista una sanzione e a seguito di quale norma.
Ringrazio per il consueto aiuto.

La mancata comunicazione di subentro entro il termine stabilito, come previsto dall’art. 96 della L.R. Lombardia n. 6/2010 e dall’art. 10 dell’allegato A alla DGR 6657/2022, ha comportato il mancato trasferimento di titolarità dell’autorizzazione.
La norma non prevede una sanzione specifica. Se il subentrante ha già iniziato l’attività, di fatto sta esercitando l’attività di distribuzione di carburante senza la preventiva autorizzazione comunale: dovrebbe applicarsi la sanzione prevista dall’art. 101, comma 1, primo periodo, della L.R. 6/2010.