abbiamo ricevuto il verbale dei VV FF che comunica che è trascorso il termine di 45 giorni senza che l’interessato abbia provveduto a conformare l’attività alla normativa antincendio, e senza aver trasmesso la documentazione richiesta dal Comando. Considerato che l’interessato non ha provveduto a conformare l’attività alla normativa antincendio, ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. n. 151 del 01/08/2011, il Comando dichiara che non sussistono più i requisiti e i presupposti per l’esercizio delle attività soggette sopra individuate previsti dalla normativa di prevenzione incendi e prescrive la rimozione degli eventuali effetti dannosi dalle stesse prodotti, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 151/2011. E’ corretto, come Ufficio commercio, avviare il procedimento di decadenza (anche PC ai VV FF e Prefetto) per assenza dei requisiti? e se si a quale articolo della LRT 62/2018 (siamo in Toscana) fare riferimento? grazie
La procedura da seguire prevede una distinzione tra l’avvio del procedimento di decadenza e l’adozione di un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività/ordinanza di chiusura immediata.
1. La risposta al vostro quesito
Sì, è corretto (e dovuto) intervenire, in quanto la conformità alla normativa di prevenzione incendi costituisce un requisito essenziale di sicurezza e di agibilità/idoneità dei locali per la legittima prosecuzione dell’attività commerciale.
La dichiarazione del Comando dei Vigili del Fuoco recepisce la perdita del titolo/requisito antincendio ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 151/2011. Di conseguenza, l’attività produttiva perde un presupposto fondamentale di legge.
Tuttavia, sotto il profilo della tecnica amministrativa e procedimentale del SUAP/Ufficio Commercio, lo strumento principale per bloccare un’attività priva dei requisiti ambientali/di sicurezza non è la “decadenza” in senso stretto, bensì il divieto di prosecuzione dell’attività (ovvero l’ordinanza di chiusura o sospensione/cessazione).
2. Quali articoli della L.R. Toscana n. 62/2018 (Codice del Commercio) e normative generali applicare
Amministrazione trasparente - Comune di Firenze
Nel Codice del Commercio della Regione Toscana (L.R. 62/2018), la decadenza formale del titolo abilitativo è prevista in via tipizzata per fattispecie specifiche (es. art. 127 per commercio su aree pubbliche, art. 128 per impianti carburanti, o per la perdita dei requisiti morali/professionali ex artt. 11 e 12).
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Per il caso di carenza/inottemperanza alla normativa antincendio o di sicurezza dei locali, occorre articolare il provvedimento combinando la normativa generale sulla SCIA e le norme sanzionatorie/inibitorie del Codice del Commercio toscano:
A. In caso di attività avviata o esercitata tramite SCIA
Si fa riferimento alle norme generali sui controlli delle segnalazioni certificate di inizio attività:
Art. 19, commi 3 e 4 della Legge n. 241/1990 (applicabile trasversalmente anche in ambito regionale): in mancanza dei requisiti e presupposti prescritti dalla legge (in questo caso la sicurezza antincendio ex D.P.R. 151/2011), l’amministrazione adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti dannosi (ovvero la c.d. conformazione non avvenuta).
B. Inquadramento sanzionatorio e procedimentale nella L.R.T. 62/2018
Regione Toscana
A seconda della tipologia di attività commerciale (es. vicinato, somministrazione, media/grande struttura), la legge regionale prevede l’ordine di chiusura o cessazione dell’attività per esercizio in assenza dei requisiti di legge o del titolo valido:
Per il commercio al dettaglio in sede fissa:Art. 113, comma 1 della L.R.T. 62/2018, che dispone la sanzione della cessazione dell’attività / chiusura dell’esercizio qualora manchino i presupposti abilitativi o di idoneità previsti dalla disciplina di settore.
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Per la somministrazione di alimenti e bevande:Art. 114, comma 1 della L.R.T. 62/2018, che prevede similmente l’ordinanza di cessazione dell’attività in mancanza dei requisiti o titoli idonei.
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In via generale per l’assenza di titoli/idoneità dei locali: Potete fare formale richiamo all’Art. 19 della L.R.T. 62/2018 (per gli aspetti procedimentali legati all’efficacia dei titoli abilitativi e SCIA) in combinato disposto con le sanzioni del Titolo IX della medesima legge.
3. Come strutturare l’iter procedimentale (Step-by-Step)
Comunicazione di Avvio del Procedimento (ex artt. 7-8 L. 241/1990):
Oggetto: Avvio del procedimento per la rimozione degli effetti della SCIA / divieto di prosecuzione dell’attività / inefficacia del titolo abilitativo per decadenza dei requisiti antincendio ex D.P.R. 151/2011 ed eventuale chiusura dell’esercizio.
Motivazione: Nota/Verbale trasmesso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
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Termine: 10/15 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni (anche se, trattandosi di un atto d’accertamento vincolato di un organo tecnico, i margini dell’interessato sono legati all’effettivo ottenimento del parere VV.FF.).
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Invio della Comunicazione (PC):
È assolutamente corretto e opportuno inviare la comunicazione di avvio (e successivamente l’atto finale) in copia conoscenza a:
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (che ha emesso la nota);
Prefettura - U.T.G. (per gli aspetti connessi alla pubblica sicurezza e all’incolumità pubblica);
Polizia Locale / Forze dell’Ordine (per i successivi controlli di ottemperanza).
Provvedimento Finale:
Unione di Comuni Montana Lunigiana
Qualora l’interessato non produca idonea documentazione che comprovi il ripristino o l’ottenimento del titolo antincendio presso il Comando VV.FF., il SUAP/Ufficio Commercio adotterà il Provvedimento finale di divieto di prosecuzione dell’attività e contestuale ordinanza di chiusura immediata dei locali, richiamando:
L’art. 4 del D.P.R. 151/2011;
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L’art. 19, cc. 3-4 della L. 241/1990;
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Gli articoli di riferimento della L.R.T. 62/2018 in base al tipo di attività (es. Art. 113 c. 1 o Art. 114 c. 1).