Mancato rinnovo AAPP chiosco

Salve,
non possiamo procedere al rinnovo di una concessione AAPP con chiosco a causa di un’irregolarità.
E’ corretto fare un atto di decadenza dell’autorizzazione/concessione, dando anche ordine di rimuovere il chiosco? O è opportuno dare l’ordine di rimozione con un atto successivo? E cosa succede se l’interessato non rimuove?
Grazie

La cosa è molto complicata e dipende dalle prescrizioni date con la concessione originaria e dalle condizioni giuridiche di base (chiosco già presente o realizzato dal concessionario…). Impossibile trattare la cosa sul forum. Si può andare verso l’obbligo di rimessa in pristino o verso l’acquisizione al patrimonio comunale.

Vedi, ad esempio, il CdS n. 6277/2004:

… Ebbene, in questa situazione non può neppure propriamente parlarsi di diritto di insistenza da parte di questi ultimi, dal momento che tale diritto presuppone la sussistenza di un rapporto diretto e immediato con il bene al cui rinnovo di concessione si aspira e la preesistenza di un valido rapporto concessorio; rapporto diretto che, nella specie, era, in effetti, da molti anni venuto meno, essendosi proceduto ad affittare a terzi il chiosco insistente sul suolo pubblico, in assenza, tra l’altro, di ogni richiesta di autorizzazione, a tal fine, al Comune, nonché di una clausola convenzionale specifica atta a consentire il subaffitto dei beni stessi. Difettando, perciò, di fatto, ogni sostanziale diritto di insistenza, deve ritenersi che la P.A. fosse libera di disporre liberamente del bene pubblico.

E, sotto quest’ultimo profilo, il Comune non ha più proceduto a concedere il suolo pubblico, bensì ha ritenuto acquisiti al patrimonio comunale, essendo venuto meno il rapporto concessorio, i chioschi insistenti sul suolo pubblico e, sulla base di una propria scelta discrezionale, volta a non pregiudicare coloro che avevano, comunque, in godimento diretto i beni stessi (che occupavano in base al rapporto di affitto con gli odierni appellanti), ha agli stessi assicurato la permanenza in loco.

L’acquisizione al patrimonio comunale è avvenuta, secondo quanto affermato nella delibera impugnata, in quanto, in base all’ultima clausola dell’atto concessorio del 1978, era previsto che al termine dell’occupazione i concessionari provvedessero, a loro cura e spese, a rimettere il suolo pubblico nel pristino stato; non avendo i precedenti concessionari provveduto a tanto, il Comune ha ritenuto di poter acquisire i chioschi stessi…