Buongiorno,
chiedo parere in merito a quale che sia la disciplina da applicare allo svolgimento di una manifestazione sportiva all’aperto del tipo “attacchi equestri sportivi”, ossia cavalli attaccati a carrozze che percorrono una strada interdetta al transito veicolare/pedonale sul presupposto della dichiarata assenza di pubblico.
Non venendo approntate strutture per il contenimento/stazionamento del pubblico e posto che le eventuali persone che dovessero incidentalmente assistervi si posizionerebbero all’esterno del tracciato di percorrenza dei cavalli, non ritengo applicare gli artt. 68 e 80 del TULPS; è corretto questo assunto?
Fermo quanto precede, trattandosi di manifestazione su area pubblica interdetta al traffico ancorché non di spettacolo, ritengo debba applicarsi la Circolare Gabrielli del 18 luglio 2018 quindi l’organizzatore deve produrre il piano safety & security e l’Ente Locale formulare le proprie prescrizioni nell’ambito dell’Ordinanza di chiusura della strada. E’ corretto? Inoltre, non ritengo possa applicarsi il D.Lgs. n. 36/2021 poiché non siamo in presenza di “cavalli atleti” e neanche l’art. 9 del C.d.S. posto che comunque non è una competizione ed, altresì, la Ordinanza del M. della Salute 21.07.2011 e s.m.i. posto che in essa si parla di manifestazioni che prevedono i fantini, cosa che nella nostra fattispecie non si verifica. In conclusione, a mio parere, basterebbe, l’ordinanza di chiusura della strada con eventuali prescrizioni e null’altro a titolo di provvedimento per lo svolgimento della manifestazione. Grazie dell’attenzione e cordiali saluti
È da vedere nei dettagli. Se fosse una manifestazione davvero sportiva senza pubblico, allora sarebbe chiara la non applicabilità degli artt. 68 e 80 TULPS. Comunque, anche uno spettacolo senza pubblico non sarebbe uno spettacolo: sarebbe una contraddizione in termini. Se la condizione dell’assenza di pubblico è specificata e garantita, allora il problema non si pone
Mah… anche in questo caso direi che in assenza adi pubblico vengono meno i presupposti per valutare le questioni di safety e security. Inoltre, non dimenticarlo, si parla di linee guida senza valore normativo. Per la precisione, si tratta della direttiva a firma Piantedosi. Riguardano le indicazioni in merito alle misure di safety e security da adottare in occasione di pubbliche manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo. E’ vero che l’approccio deve essere flessibile ma valuta se darne seguito e in che misura. Puoi farlo in occasione del rilascio del suolo pubblico come prescrizioni (dato che non sono titoli TULPS).
Gli artt. 19, 20 e 21 del d.lgs. n. 36/21 però si dovrebbero applicare. L’ordinanza del 2011 si applica alle “manifestazioni” ad eccezione di mostre, sfilate e cortei, il fatto che ci siano o meno i fantini non è condizione necessaria di applicazione. Anche in questo caso, occorre vedere i particolari. Sul CdS, un circolare afferma:
la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 1059 del 4 marzo 1996 ha stabilito il solo obbligo di comunicazione all’autorità di Pubblica Sicurezza per le manifestazioni di carattere amatoriale e non agonistico, come raduni amatoriali e passeggiate ecologiche. Pertanto, in tali casi saranno necessari solamente il nulla osta dell’ente proprietario della strada e la comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza, mentre non sussisterà alcun obbligo di previa autorizzazione laddove la manifestazione non impatti negativamente con il traffico veicolare e non assuma connotazione di spettacolo a pagamento, ovvero i regolamenti locali dispongano diversamente
Mille grazie Mario,
mi hai chiarito, e di molto, le idee.
Ti saluto cordialmente e ti auguro una serena e proficua giornata