Manifestazione con gonfiabili a noleggio

Buongiorno,

l’organizzatore di un evento musicale, con anche somministrazione, comunica di voler prevedere all’interno dell’area manifestazione anche un’area bimbi, dove posizionare 2 gonfiabili di misure 530x250x215 circa, specificando che si tratta di gonfiabili presi a noleggio, del tipo di quelli utilizzati per feste di compleanno private.
Non trattandosi di una ditta che esercita l’attività di spettacolo viaggiante, chiedo come sia corretto procedere in tale caso, quale documentazione richiedere, etc.

Grazie

Premesso che si tratterebbe di attività aperta al pubblico, la cosa migliore sarebbe quella di non prendere le attrazioni a noleggio ma di chiamare una ditta autorizzata affinché svolga lì l’attività.

Ai sensi del DM 18/05/2007, la titolarità dell’autorizzazione ex art. 69 ricade in capo al gestore che è colui che ha il controllo dell’attrazione. Se il un soggetto gestore noleggia le attrezzature a Tizio senza offrire anche la conduzione, allora Tizio diventa gestore esso stesso. Tendenzialmente proprio per non fare le pratiche di voltura del codice attrazione ecc. il gestore dell’attrazione non si limita a noleggiare le attrazioni ma si propone anche come effettivo conduttore delle stesse, questo anche in funzione del corretto montaggio.
Quindi, meglio se il soggetto professionale esegue il montaggio ed esibisce la licenza ex art. 69 oltre a tutta l’atra documentazione. Colui che noleggia, al limite, può essere nominato come meri “conduttore”. Vedi le definizioni di cui all’art. 2 del DM 18/05/07.

Nella circolare ministeriale 1 dicembre 2009 , n. 114 si legge:

… nei casi in cui l’attività di spettacolo viaggiante fosse data dal gestore in prestito, in noleggio, in uso gratuito, ecc., a terzi, si ritiene, per analogia, che debbano essere applicati i commi 9 e 10 dell’art. 4. Tali forme di «trasferimento» del bene, però, sono consentite nei soli casi in cui i «soggetti terzi» che acquisiscono a vario titolo l’attività, siano già in possesso, per quella specifica attività, della licenza prevista dall’art. 69 del T.U.L.P.S.

Rammenta che la cosa più importante è la sicurezza. La dichiarazione di corretto montaggio, la verifica della documentazione (collaudo annuale) e la presenza di un conduttore che sappia assumersi la responsabilità del funzionamento sono aspetti che una PA deve pretendere quando l’attrazione è aperta la pubblico (fosse una festa privata sarebbero fatti loro).

Che dire, alla fine, la licenza ex art. 69 lascia il tempo che trova in una situazione del genere e potresti soprassedere, così come anche sulla voltura del codice: impossibile da fare per un caso del genere) ma gli aspetti della sicurezza sono imprescindibili. Una folata di vento improvviso e succede una tragedia.