Manifestazione temporanea - normativa di sicurezza

Buongiorno. Una associazione del territorio sta procedendo agli adempimenti relativi all’organizzazione di una festa della birra nel campo da calcio della parrocchia.
Dato che la manifestazione non assumerà le caratteristiche del pubblico spettacolo (ci sarà musica ma sarà accessoria alla somministrazione e non verranno montate apposite strutture) da parte di questo ufficio è stata richiesta la seguente documentazione: SCIA per somministrazione temporanea, piano di emergenza (semplificato in quanto non è previsto un grande afflusso di persone).
Per consentire lo svolgimento dell’evento anche in caso di maltempo verrà inoltre montata una tensostruttura delle cui certificazioni questo ufficio è già in possesso.
Poiché in possesso di firma digitale l’associazione in questione ha presentato la domanda tramite il portale impresainungiorno nonostante non ne avesse l’obbligo non trattandosi di attività economica.
Poiché chi ha compilato la pratica ha marcato (giustamente) il flag “verrà montata una tensostruttura”, giunto alla fase di inserimento degli allegati il sistema impone il caricamento di una relazione tecnica asseverata da tecnico abilitato riguardante la rispondenza delle strutture al DM 19/08/1996.
Si chiede se tale richiesta sia da considerarsi legittima vista la non sussistenza del pubblico spettacolo.
Ringrazio anticipatamente

Più che un problema di legittimità della richiesta direi che è un problema di “rigidità” del format di compilazione della SCIA online.

Negli anni scorsi alcuni comandi provinciali dei VVF avevano diffuso un documento contenente indicazioni di prevenzione incendi per le commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
Sebbene non rientrassero nella competenza delle commissioni di cui sopra, all’interno del documento venivano fornite anche “linee guida per l’installazione di strutture per sagre e feste paesane e manifestazioni analoghe in assenza di pubblico spettacolo (le puoi agevolmente trovare online con questa dicitura).

Sinceramente non ho mai trovato il documento ufficiale (circolare del Ministero dell’Interno o altro) da cui discendevano le suddette linee guida, ma potrebbero fornire una traccia utile per la compilazione della relazione da allegare.

Grazie della risposta. Ho trovato le linee guida citate e sono molto utili come promemoria per gli organizzatori. Chiedo conferma della mia interpretazione: trattandosi di evento in assenza di pubblico spettacolo non sarà necessaria la relazione a firma di un tecnico abilitato ma dovrà essere l’organizzatore a farsi carico del rispetto della normativa di sicurezza e antincendio.

Sarà sicuramente l’organizzatore a farsi carico del rispetto della normativa di sicurezza e antincendio, ma sarà verosimilmente un tecnico a redigere il piano con la caratterizzazione ed il dimensionamento delle misure di sicurezza.
Il contenuto di quel piano costituisce di fatto la relazione da allegare.

Grazie ancora @MarcoC90. Mi aiuti però a capire il suo punto di vista.
In nessuna delle circolari del Ministero dell’Interno uscite dal 2017 in poi e che (al meglio della mia conoscenza) costituiscono la base “normativa” (anche se di norma non si tratta non avendo le circolari valore di legge) della sicurezza negli eventi si definisce che debba essere una figura tecnica a redigere e firmare il piano di emergenza attuante le misure di safety & security. Perché ritiene così lapalissiano che debba essere tale figura a farlo?
Va da sé che debba essere garantito il rispetto dei requisiti statici e antincendio delle strutture montate (cucine, tendoni, ecc…) ma mi pare che ciò attenga più ai controlli da fare eventualmente durante l’evento non alla fase di compilazione della SCIA.
[Ovviamente si sta parlando di eventi senza pubblico spettacolo in cui non sia prevista dal TULPS stesso la relazione tecnica a firma di tecnico abilitato]

Nell’ottica di un “approccio flessibile” alla gestione del rischio - come dice la stessa circolare Piantedosi - viene lasciata ampia discrezionalità al Comune per quanto riguarda la valutazione della documentazione predisposta dall’organizzatore degli eventi che esulano dal campo del pubblico spettacolo.

Allo stesso modo, dovrebbe rientrare nell’ambito della discrezionalità del Comune richiedere che tale documentazione (ivi compresa la dichiarazione di corretto montaggio della tensostruttura) venga integralmente trasmessa prima dell’inizio dell’evento o rimandare invece tale controllo nel corso dell’evento già in atto.

Quello che la circolare Piantedosi tralascia di specificare è che non tutte le pubbliche manifestazioni sono sottoposte a regime autorizzatorio (con una fase istruttoria che potrebbe consentire una buona valutazione delle misure che si intendono adottare), perché una buona parte delle stesse sono ormai soggette a semplice SCIA, in cui l’inizio dell’evento può essere addirittura contestuale alla presentazione della segnalazione.

Di fronte ad una documentazione estremamente semplificata sottoscritta poi dal solo organizzatore, la discrezionalità del Comune può essere messa a dura prova. Comunque, sempre discrezionalità è; per cui le tue osservazioni sono corrette.

In un’ottica di collaborazione da parte degli organizzatori abbiamo chiesto di farci avere la dichiarazione di corretto montaggio della tensostruttura non appena sarà montata. La certificazione antincendio della stessa è già a nostre mani.
Ciò che mi premeva era avere un’opinione riguardo la questione da un punto di vista più ampio e ti ringrazio molto per le tue risposte.
Purtroppo tutto ciò che sta intorno agli eventi assume spesso caratteri fumosi e di difficile gestione e le varie circolari del Ministero non hanno certo fatto chiarezza (anzi!).