Manifestazione temporanea o attività commerciale mascherata?

Cari colleghi, buonasera.
Vi scrivo da un piccolo comune del Casertano per un vostro parere.

Ho ricevuto tramite il portale Impresa in un giorno una SCIA e la contestuale notifica sanitaria per un’attività di somministrazione di alimenti e bevande (per 3 mesi) in occasione di una manifestazione religiosa, tradizionale e culturale. La manifestazione si svolgerebbe in un piazzale privato, adiacente alla macelleria dello stesso soggetto, durante la quale egli stesso preparerebbe e servirebbe carne.

A mio avviso, si tratta di un tentativo di eludere l’obbligo di dotarsi di locali idonei per svolgere l’attività di braceria. Ritengo inoltre che:

  1. Non si può considerare come manifestazione religiosa, culturale o tradizionale poiché manca un effettivo collegamento con le finalità indicate dall’art. 102 della L.R. Campania n. 7/2020.

  2. Non siano rispettati i requisiti dell’art. 103 della L.R. Campania n. 7/2020 (parcheggi, servizi igienici, accessibilità e vigilanza).

  3. Non siano garantiti i requisiti igienico-sanitari, di sicurezza, prevenzione incendi ed edilizio-urbanistici previsti dall’art. 94, comma 3 della L.R. Campania n. 7/2020.

Chiedo quindi il vostro parere o eventuali esperienze simili.
Grazie in anticipo.

Non conosco tutti i dettagli ma mi pare che il tentativo di elusione sia evidente. Al di là delle specificità della tua LR, la somm.ne temporanea è tale quando è legata in modo stretto a un evento. L’evento deve avere i caratteri della straordinarietà e dei contenuti che lo qualifichino come tale agli occhi della gente. Quindi, prima occorre un evento a rilevanza pubblica e poi, a servizio di quello, è possibile associare il servizio somministrazione / ristorazione. Grazie a questo nesso, la somm.ne temporanea deroga alle normali disposizioni che si applicherebbero a un normale bar/ristorante (anche qualora l’attività fosse limitata nel tempo), vedi, su tutte, la necessità di una destinazione d’uso commerciale per i luoghi di esercizio e il possesso dei requisiti professionali.

Cito l’art. 41 del DL 5/2012

Art. 41 - Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande

1. L’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

In altre parole, quando l’unico motivo della somm.ne temporanea è la somm.ne stessa (quindi l’evento è la stessa attività di ristorazione), siamo di fronte a qualcosa di elusivo.

Nel tuo caso, la LR cerca di dare delle definizioni (da una parte aiutano e dal altra complicano) ma è chiaro che un commerciante che organizza una ristorazione all’aperto accanto alla sua bottega per tre mesi