Manifestazioni e obblighi

In occasione di manifestazioni temporanee la normativa safety richiede la predisposizione di un piano di sicurezza ed evacuazione.
Alcuni sostenfono che in occasioni di particolari eventi e soprattutto quelli di movimento (cortei, processioni, sfilate, tec) non sarebbe necessario redigere il piano di sicurezza perchè non hanno uno svolgimento in aree delimitate rispetto all’esterno.
Il dubbio è se la normativa attuale prevede un obbligo di redigere il piano di sicurezza per qualsiasi evento pubblico o aperto al pubblico e se l’organizzatore dell’evento possa assumersi la responsabilità di non redigere il piano di sicurezza quando vengono organizzati eventi come quelli descritti sopra che non permettano di redigere il piano

l problema è che non si tratta di “normativa”. La c.d. safety e security trova luogo in linee guida che i vari Enti possono applicare in modo flessibile in funzione della realtà che hanno di fronte. Quando c’è di mezzo l’art. 80 TULPS (spettacolo e trattenimento) ti puoi agganciare all’oggettività di una norma: DM 19/08/96, TULPS e reg. TULPS. Quando sei di fronte a eventi non ricadenti nel TULPS è lasciato alla discrezionalità comunale. In ogni caso, puoi andare verso l’applicazione dell’Accordo sancito dalla Conferenza Unificata in data 5 agosto 2014 (Rep. Atti n. 91) sulle “Linee d’indirizzo sull’organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate”, così come ratificato dalla normativa regionale. In aggiunta a questo puoi prevedere un piano per la gestione della sicurezza, magari da agganciare al rilascio del suolo pubblico come condizione necessaria.