Manifestazioni non a scopo di lucro

Buongiorno a tutti, sul sito del mio comune vi è questa dicitura "Per organizzare una manifestazione non a scopo di lucro non è necessario possedere alcuna autorizzazione né presentare segnalazione certificata di inizio attività. La Sentenza della Corte costituzionale 15/02/1970, n. 56 e la Sentenza della Corte costituzionale 15/12/1967, n. 142 dichiarano infatti l’illegittimità costituzionale del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 68 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” per lo svolgimento di manifestazioni in forma non imprenditoriale.*
Pertanto, chi vuole organizzare una manifestazione non a scopo di lucro deve presentare una comunicazione".
Ora un oratorio intende effettuare in vista della conclusione delle scuole una manifestazione su area privata all’aperto, della durata di 10 giorni, con più di 200 persone partecipanti, anche disabili presenza di un servizio di ristorazione con vendita anche di alcolici, ed ogni sera ci sarà un intrattenimento diverso sia con orchestre di liscio con relativo ballo, DJ set, karaoke, concerto rock. Secondo voi è vero che si tratta di una manifestaqzione non a scopo di lucro ma è possibile realizzarla con una semplice comunicazione al Comune come riportato sul sito? essendoci più di 200 persone non va convocata la CCVLPS.
Grazie mille per l’aiuto.

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Non si applica l’art. 68 ma l’art. 80 sì. L’art. 80 riguarda la sicurezza relativamente ai luoghi dello spettacolo a prescindere dal carattere imprenditoriale. L’art. 80 può non applicarsi quando non vi siano luoghi chiusi/recintati o con mezzi di stazionamento del pubblico. In ogni caso, però si applica il Titolo IX del DM 19/08/96

Vedi qua:

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Io farei presentare Scia o domanda per il rilascio di licenza. Moltissime manifestazioni, con pubblico spettacolo, sono organizzate da enti (parrocchie, pro loco, ets, ecc.) che formalmente non sono iscritti al registro imprese ma sono abilitati a svolgere attività commerciale in forma secondaria. Le attività di intrattenimento descritte nel quesito sono aperte al pubblico, non riservate a soci, con spettacoli (concerti, orchestre) e pertanto di fatto, anche fiscalmente, attività commerciali. Garantire l’incolumità dei partecipanti deve essere il faro che guida chi organizza gli eventi e chi controlla (cioè la Pubblica Amministrazione) a prescindere dalla finalità dell’evento organizzato: se a scopo di lucro oppure per raccogliere fondi.
L’Agenzia delle Entrate:

  • con la risoluzione n. 204/E del 20.6.2002 ha chiarito che per essere considerato imprenditore “non è necessario che i mezzi di cui ci si avvalga costituiscano un apparato strumentale fisicamente percepibile in quanto quest’ultimo può ridursi al solo impiego di mezzi finanziari”.
  • con la risoluzione n. 126/E del 16.12.2011 ha affermato che “l’attività si considera esercitata con ‘organizzazione di forma d’impresa’- quando, per lo svolgimento della stessa, viene predisposta una organizzazione di mezzi e risorse funzionali all’ottenimento di un risultato economico e che la qualifica di imprenditore può determinarsi anche in ragione del compimento di un ‘unico affare’, avente rilevanza economica e caratterizzato dalla complessità delle operazioni in cui si articola, che implicano la necessità di compiere una serie coordinata di atti economici”.
    Fino al 31.12.2022 è ammessa la presentazione di Scia fino a 1.000 persone (senza convocazione C.C.V.L.P.S.) ma se l’evento è fino alle 23.00 e quindi bisogna vedere il caso specifico. In alternativa domanda per rilascio licenza di pubblico spettacoli e intrattenimento dato che già l’organizzatore ha previsto più di 200 persone.
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