Manifestazioni all'aperto e agibilità ex art. 80 TULPS

La questione sarebbe lunga. In sintesi, rispondo che dipende tutto dai dettagli. Affinché si applichi l’art. 80 TULPS è necessario che vi sia uno spettacolo o un trattenimento. In genere l’art. 80 TULPS va a braccetto con gli artt. 68/69 TULPS. Là dove vi siano anche concentrazioni di persone ma senza spettacolo o trattenimento allora il pacchetto 68/80 TUILPS non si applica. Un mercato, una sagra non sono ipotesi di spettacolo. All’interno della sagra, però, ci potrebbe essere lo spazio dedicato allo spettacolo (pista da ballo e orchestra): quello spazio ricade nel campo applicativo.

Se l’art. 68/69 TULSP riguarda lo spettacolo dal punto di vista dell’opportunità e dei requisiti morali dell’esercente professionale, l’art. 80 riguarda la sicurezza dei luoghi destinati al pubblico spettacolo. Per giurisprudenza e prassi, l’art. 68/69 non si applica se l’attività non ha i caratteri dell’imprenditorialità. L’art. 80 si applica a prescindere. Tuttavia, Come detto in altri post il DM 19/08/1996 è finito per diventare una sorta di regolamento attuativo dell’art. 80 TULPS, definendone il campo di applicazione.

Ai sensi del DM 19/08/1996, SONO ESCLUSI dal campo di applicazione del presente decreto:

a) i luoghi all’aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico, fermo restando quanto stabilito nel titolo IX della regola tecnica allegata al presente decreto;

[…]

il TITOLO IX prevede che l’installazione all’aperto, anche provvisoria, di strutture destinate ad accogliere il pubblico o gli artisti riporta la fattispecie nel campo applicativo del decreto.

In ogni caso, per i luoghi e spazi all’aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del decreto in quanto prive di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio, la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d’esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l’approntamento e l’idoneità dei mezzi antincendio.

Detto questo, un pubblico spettacolo anche rilevante potrebbe non essere sottoposto ad autorizzazione ex art. 80 TULPS rimanendo sottoposto solo alla dichiarazione dei tecnici sulla idoneità statica ecc.

Occorre vedere caso per caso. In teoria è possibile ritenere che ci siano delle barriere, anche naturali (fossati, torrenti, strade, ecc), che possono presumere un luogo destinato al pubblico spettacolo.

1 Mi Piace