Manodopera, ritocchi legittimi purché non si alteri l’offerta iniziale - www.anticorruzione.it Manodopera, ritocchi legittimi purché non si alteri l’offerta iniziale - www.anticorruzione.it
TAR Lazio n. 14968/2025: ritocchi all’offerta ammessi solo senza alterazione del contenuto iniziale
CONTENUTO
Il principio della stabilità dell’offerta economica rappresenta un pilastro nelle procedure di evidenza pubblica. Recentemente, il TAR Lazio, con la sent. n. 14968/2025, ha chiarito i confini della modificabilità delle voci di costo durante la fase di gara. Il nucleo della controversia riguarda i costi della manodopera, i quali devono essere necessariamente inclusi nell’offerta economica iniziale. Tale obbligo deriva sia dalle prescrizioni della lex specialis di gara, sia dal disposto dell’art. 41, comma 14, d.lgs. 36/2023.
Secondo il ragionamento dei giudici amministrativi, la possibilità di operare dei “ritocchi” o fornire giustificazioni in sede di verifica non può tradursi in una surrettizia modifica dell’offerta stessa. L’art. 110 d.lgs. 36/2023 permette infatti all’operatore economico di fornire spiegazioni sul ribasso proposto, ma pone un limite invalicabile: il rispetto dei minimi salariali e l’impossibilità di alterare la sostanza economica della proposta originaria. In sintesi, i costi della manodopera non possono essere rimodulati o inseriti ex post se ciò comporta un’alterazione del contenuto iniziale dell’offerta.
CONCLUSIONI
La pronuncia stabilisce che l’offerta economica è un atto fermo e non può essere manipolato in corso di gara per sanare omissioni strutturali o mancanze rispetto alla lex specialis. I chiarimenti forniti dall’operatore possono servire a dimostrare la sostenibilità del prezzo, ma non possono mai andare a violare la tutela dei lavoratori o i termini di legge.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: Il RUP e la commissione di gara devono verificare con rigore che i costi della manodopera siano già inclusi nell’offerta iniziale, come previsto dal nuovo Codice. Eventuali integrazioni in sede di soccorso istruttorio o giustificazione del ribasso che mutino l’offerta originaria devono essere respinte per evitare violazioni della par condicio e possibili contenziosi.
- Per il Concorsista: Il tema rientra nella disciplina dei contratti pubblici, con particolare riferimento al d.lgs. 36/2023. È fondamentale memorizzare il collegamento tra l’art. 41 (progettazione e costi manodopera) e l’art. 110 (offerte anomale), istituti centrali per comprendere i limiti del ribasso d’asta e la tutela del lavoro negli appalti.
PAROLE CHIAVE
Manodopera, Offerta economica, d.lgs. 36/2023, TAR Lazio, Anomalia dell’offerta, Minimi salariali.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Sentenza TAR Lazio n. 14968/2025: Chiarisce che i ritocchi all’offerta sono legittimi solo se non ne alterano il contenuto iniziale, con particolare riferimento ai costi del lavoro.
- Art. 41, comma 14, d.lgs. 36/2023: Stabilisce l’obbligo di indicare i costi della manodopera nell’offerta, in conformità alla documentazione di gara.
- Art. 110 d.lgs. 36/2023: Disciplina il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse e il divieto di giustificare il ribasso tramite la violazione dei minimi salariali.

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