Marca da bollo comunicazione subentro posteggio mercato e nuova autorizzazione

E’ noto che la SCIA non deve essere assoggettata a imposta di bollo, sempreché in esito alla presentazione di detta segnalazione non sia prevista da parte dell’Amministrazione ricevente il rilascio di un provvedimento o comunque il rilascio di certificazioni. Questa è la conclusione cui giunge l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 24/E del 08.04.2013, riprendendo un’interpretazione passata dell’amministrazione finanziaria in tema di DIA (risoluzione n. 109 del 5 luglio 2001)- sostituita poi dalla SCIA.
Il mio dubbio è il seguente: il caso di subentro nel posteggio del mercato settimanale la legge regionale pugliese prevede la comunicazione di subentro da parte dell’operatore al Suap competente. In tal caso, poiché l’ufficio rilascia il nuovo provvedimento autorizzativo credo sia necessaria sia la marca da bollo sulla comunicazione sia sulla nuova autorizzazione.
Chiedo se l’interpretazione sia corretta e, chiedo anche se è necessario rilasciare la nuova autorizzazione al nuovo operatore subentrante o se basti dimostrare agli organi di controllo la comunicazione effettuata. Se cosi fosse, alla luce di quanto prevede l’Agenzia delle Entrate, non dovrebbe essere necessaria la marca da bollo sulla comunicazione perché non verrebbe rilasciata la nuova autorizzazione.
In definitiva, se alla comunicazione segue l’autorizzazione dovrebbero volerci due marche da bollo, mentre, se basta solo la comunicazione, essendo superflua la nuova autorizzazione, la marca da bollo non servirebbe.
Chiedo un parere in merito, grazie.

In generale, se si applica la SCIA non si applica l’autorizzazione (in senso lato) e viceversa. La SCIA è una procedura abilitativa sostitutiva del provvedimento, vedi art. 19 della legge 241/90 anche se, oggi, le varie norme nascono già con l’indicazione della SCIA. Applicare SCIA e l’autorizzazione per una medesima fattispecie è una bestemmia amministrativa. Semmai, ci sono caso in cui l’esercizio di una determinata attività è sottoposto a più procedure abilitative, qualcuna in SCIA, qualcuna seguendo il normale procedimento autorizzatorio.

Quello che dice l’AgE non sta in piedi e va interpretato con le molle.

L’AgE può aver ragione sulla necessità della marca da bollo in presenza di un’autorizzazione. Tornando al tuo quesito, il punto non è questo, il punto è la prassi comunale del rilascio dell’autorizzazione anche a fronte del subingresso.

La regione Puglia, come anche la tabella allegata al d.lgs. n. 222/2016, per la fattispecie del subingresso prevede la mera “comunicazione”, neppure la SCIA. Anche se la “comunicazione” è una procedura i cui connotati sono incerti, manca, infatti, una disciplina in senso generale come, invece, c’è per la SCIA, si può comunque affermare che, sicuramente, non è un procedimento autorizzatorio. Diciamo che è una procedura ancora più semplificante della SCIA. Sulla individuazione formale dell’istituto vedi proprio l’art. 1 dello stesso d.lgs. 222/2016.

Quindi, quando la legge prevede la procedura della “comunicazione”, quella deve essere. Se venisse rilasciata un’autorizzazione a seguito della “comunicazione” quella comunicazione sarebbe trasformata (illegittimamente) in una domanda di autorizzazione. Se la legge avesse voluto prevede una domanda di voltura, lo avrebbe fatto. Inoltre, se si ammettesse la necessità dell’autorizzazione allora, finché questa non fosse rilasciata, il richiedente non potrebbe esercitare. La comunicazione, però, ha efficacia immediata ex lege: la cosa non torna comunque.

In sintesi, puoi anche rilasciare qualcosa a seguito della comunicazione ma sarebbe solo una mera presa d’atto ricognitiva senza valore provvedimentale: il privato è già abilitato ex lege fin dal momento della presentazione della comunicazione.

Per concludere, niente bollo sulla comunicazione e niente bollo sulla eventuale presa d’atto che, nei, fatti, sarebbe una sorta di ricevuta con i dati riassuntivi della posizione giuridica dell’esercente (non è un provvedimento)