Maternità facoltativa

Per i dipendenti degli enti locali la maternità facoltativa é di 6 mesi?
Che retribuzione viene corrisposta?

Buongiorno Chiara,

il congedo parentale, disciplinato dall’art. 32, D.Lgs. n. 151/2001, è “un’astensione facoltativa*” dal lavoro della lavoratrice madre o del lavoratore padre.

Ogni genitore ha diritto di astenersi dal lavoro nei primi 12 anni di vita del bambino, per un periodo massimo complessivo di 10 mesi, elevabile a 11 se il padre lavoratore esercita il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi.
Entro questi limiti, il “diritto” di astenersi dal lavoro spetta:

  • alla madre lavoratrice : una volta trascorso il periodo di congedo di maternità obbligatoria, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
  • al padre lavoratore : dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabili a 7 mesi nel caso in cui egli si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi;
  • per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 11 mesi nel caso vi sia un solo genitore oppure un genitore affidatario esclusivo del figlio. In quest’ultimo caso, l’altro genitore perde il diritto al congedo che non sia ancora stato utilizzato.

La retribuzione del primo mese di congedo parentale

Il primo mese di congedo parentale è retribuito per la generalità dei lavoratori all’80%, come già disposto dalla Legge di bilancio 2023 che aveva elevato tale percentuale dall’originario 30%.
Tuttavia, si deve considerare che la contrattazione collettiva nel comparto Funzioni locali (così come accade generalmente per le Amministrazioni pubbliche) prevede un trattamento di maggior favore.
L’art. 45, c. 3, CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, infatti, dispone:
“3. Nell’ambito del congedo parentale previsto per ciascun figlio dall’art. 32, comma 1 del D. Lgs. n. 151 del 2001 e ssmmii, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori, sono fruibili anche frazionatamente e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2.”
Il primo mese di congedo parentale, per ciascun figlio, negli enti locali è retribuito dunque al 100%.
Si tratta dell’“intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione prevista per gli incarichi di Elevata Qualificazione, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute” (v. art. 45, c. 2, CCNL 16 novembre 2022).

La retribuzione del secondo mese di congedo parentale

La retribuzione del secondo mese di congedo parentale è, invece, oggetto della modifica normativa intervenuta con la recente Legge di Bilancio 2024.
Va subito chiarito, per chi avesse dubbi, che la modifica normativa non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale retribuito, ma dispone l’elevazione al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) per un ulteriore mese (rispetto a quello già previsto dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197) sui complessivi tre che spettano a ognuno dei genitori per ciascun figlio.

L’INPS, nella citata circ. n. 54 dello scorso 18 aprile, ha precisato:
“Tale elevazione è riconoscibile a condizione che il mese di congedo parentale sia fruito entro i 6 anni di vita (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età) del minore. La citata normativa dispone che, per il solo anno 2024, spetta un’indennità all’80% della retribuzione anziché al 60%.
L’elevazione dell’ulteriore mese al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) dell’indennità in questione si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari e interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, a giorni o in modalità oraria.
Si sottolinea, inoltre, che l’ulteriore mese indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi. Si precisa che la fruizione “alternata” tra i genitori, prevista dal novellato articolo 34 del D.lgs n. 151/2001, non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.
Conseguentemente, entro i limiti massimi di entrambi i genitori previsti dall’articolo 32 del D.lgs n. 151/2001 (10 mesi elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi), da fruire entro i 12 anni di vita del figlio o entro 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età, il congedo parentale di entrambi i genitori o del cosiddetto “genitore solo” risulta indennizzabile come di seguito:

  • un mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;*
  • un ulteriore mese è indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024), entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;*
  • sette mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;*
  • i rimanenti 2 mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall’articolo 34, comma 3, del T.U.”*

Per gli enti locali (e per le Amministrazioni pubbliche in generale) valgono le stesse regole dei dipendenti privati.

Pertanto, anche i dipendenti pubblici usufruiranno nel 2024 della retribuzione all’80% per il secondo mese di congedo parentale.

Dal 2025, secondo la norma a regime, il secondo mese sarà retribuito al 60%.

La condizione essenziale per usufruire della maggiore retribuzione
Come specifica l’INPS nella citata circ. n. 54/2024:

“La previsione normativa della legge di Bilancio 2024 interessa esclusivamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023.
Sono, quindi, esclusi tutti i genitori che abbiano concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità al 31 dicembre 2023.

Ne consegue che il diritto all’ulteriore mese di congedo parentale indennizzato nella misura dell’80% della retribuzione per l’anno 2024 e al 60% della retribuzione a partire dal 2025, spetta anche nel caso in cui uno dei due genitori fruisca, dopo il 31 dicembre 2023, di almeno un giorno di congedo di maternità o di congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bis del D.lgs n. 151/2001, oppure, di congedo di paternità alternativo ai sensi dell’articolo 28 del medesimo decreto legislativo.”

Il congedo di maternità e di paternità a cui la norma fa riferimento è, dunque, quello obbligatorio regolato dai capi III e IV del D.Lgs. n. 151/2001.

L’INPS propone alcuni esempi concreti per chiarire questo aspetto. Ne riportiamo di seguito alcuni per maggiore chiarezza.

Esempio A)

  • Figlio nato il 20 novembre 2023;
  • la madre lavoratrice dipendente termina il periodo di congedo di maternità il 20 febbraio 2024;
  • il padre fruisce di 2 mesi di congedo parentale dal 21 novembre 2023 al 20 gennaio 2024.

Il mese di congedo parentale dal 21 novembre 2023 al 20 dicembre 2023 è indennizzabile all’80% della retribuzione (come previsto dalla legge di Bilancio 2023).
Il periodo di congedo parentale dal 21 dicembre 2023 al 31 dicembre 2023 è indennizzabile al 30% della retribuzione.
Il periodo di congedo parentale dal 1° gennaio 2024 al 20 gennaio 2024 è indennizzabile all’80% della retribuzione (come previsto dalla legge di Bilancio 2024).
Ai genitori residuano 10 giorni di congedo parentale indennizzabile all’80%, se fruiti entro il 2024, altrimenti al 60% se fruiti dal 1° gennaio 2025 ed entro il compimento di 6 anni di età del figlio.

Esempio B)***

  • Madre lavoratrice dipendente che fruisce del congedo di maternità, esclusivamente dopo il parto, dal 15 settembre 2023 (data effettiva del parto) al 15 febbraio 2024;
  • il padre lavoratore dipendente fruisce di tre mesi di congedo parentale dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2023 di cui un mese indennizzato all’80% della retribuzione (come previsto dalla legge di Bilancio 2023) e due mesi indennizzati al 30% della retribuzione (si tratta dei suoi tre mesi non trasferibili all’altro genitore);
  • il padre fruisce, inoltre, di un mese di congedo parentale dal 10 gennaio 2024 al 9 febbraio 2024.

Il mese di congedo parentale fruito dal padre nel corso dell’anno 2024 è indennizzabile solo al 30% e non all’80% della retribuzione, in quanto l’elevazione dell’indennità è prevista solo per uno dei tre mesi spettanti a ogni genitore e non trasferibili all’altro (primo periodo del comma 1 dell’articolo 34 del T.U.).
La madre, concluso il periodo di congedo di maternità, potrà fruire del mese di congedo parentale indennizzato all’80% (se fruito entro i 6 anni di vita del figlio nel 2024, altrimenti al 60% se fruito a partire dal 1° gennaio 2025).

Esempio C)

  • Figlio nato il 15 agosto 2023 e decesso in pari data della madre lavoratrice dipendente;
  • il padre lavoratore dipendente fruisce del congedo di paternità alternativo di cui all’articolo 28 del T.U. per il periodo residuo non fruito dalla madre fino al 15 novembre 2023;
  • il padre fruisce altresì di cinque giorni di congedo di paternità obbligatorio dal 12 al 16 dicembre 2023 e di altri cinque giorni dal 9 al 13 gennaio 2024, adempiendo in tale modo all’obbligo di fruire di dieci giorni di congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bis del T.U. entro i cinque mesi dalla nascita del figlio (15 agosto 2023 - 15 gennaio 2024).

Avendo terminato il periodo di congedo di paternità obbligatorio dopo il 31 dicembre 2023, il padre ha diritto a un mese di congedo parentale indennizzabile all’80% della retribuzione (previsto dalla legge di Bilancio 2023) e a un ulteriore mese di congedo parentale (previsto dalla legge di Bilancio 2024) indennizzabile all’80% della retribuzione, se fruito entro il 31 dicembre 2024, oppure, al 60% se fruito dal 1° gennaio 2025 ed entro il compimento di 6 anni di età del figlio.
Si precisa che la previsione contenuta nell’articolo 1, comma 179, della legge di Bilancio 2024, secondo cui la nuova disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV del medesimo Testo Unico, successivamente al 31 dicembre 2023, non è una condizione per il diritto all’elevazione dell’indennità di congedo parentale per un mese ulteriore, bensì un termine iniziale di decorrenza della nuova disposizione.
Pertanto, nel caso di figlio nato a partire dal 1° gennaio 2024, il diritto all’elevazione per un ulteriore mese dell’indennità di congedo parentale dal 30% all’80% della retribuzione per il 2024 (al 60% a partire dal 1° gennaio 2025) spetta a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione.
Lo stesso criterio opera nel caso di figli nati a partire dal 1° gennaio 2023 in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, comma 359, della legge di Bilancio 2023.”

Fonte : https://lapostadelsindaco.it/rivista-del-sindaco/1483/il-congedo-parentale-dopo-la-legge-di-bilancio-2024-

Buona lettura

Simona

Per gli Enti locali
I primi cinque mesi di maternità obbligatoria prende il 100 %
Il primo mese di maternità facoltativa prende il 100 %?
Il secondo mese 60 % nel 2025?
E gli altri quattro mesi?

il 30 per cento della retribuzione