Il riferimento normativo principale per la riserva di posti per i volontari del Servizio Civile (riserva del 15%) è l’articolo 18, comma 4, del Dlgs 6 marzo 2017, n. 40 (modificato poi dal D.L. 44/2023, convertito con Legge 74/2023 e ss.mm.ii.).
La PA ha l’obbligo di garantire il rispetto della percentuale stabilita dalla legge per le procedure di assunzione di personale non dirigenziale. La mia domanda è:
quando l’ente assume per scorrimento da graduatorie precedenti alla estensione della riserva (estesa da marzo 2025 anche al Servizio Civile Nazionale con il DL 25/2025), fermo restando il principio generale del “tempus regit actum” che cristallizza la graduatoria, ma la frazione di riserva maturata viene accantonata ugulamente per le successive assunzioni bandite dalla medesima Amministrazione per l’assunzione di personale non dirigenziale?

Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
La questione che sollevi riguarda l’interpretazione e l’applicazione delle norme relative alla riserva di posti per i volontari del Servizio Civile nelle procedure di assunzione di personale non dirigenziale da parte delle pubbliche amministrazioni ¶. La normativa di riferimento è l’articolo 18, comma 4, del Dlgs 6 marzo 2017, n. 40, come modificato dal D.L. 44/2023, convertito con Legge 74/2023 e successivi emendamenti e integrazioni.
Teoria Generale del Diritto / Premessa Generale
Il principio “tempus regit actum” stabilisce che le norme applicabili sono quelle vigenti al momento dell’azione o del fatto giuridico. Questo principio è fondamentale nel diritto amministrativo, in particolare nelle procedure concorsuali, dove le regole da applicare sono quelle in vigore al momento del bando di concorso.
Norme Relative alla Teoria
- Dlgs 6 marzo 2017, n. 40: Stabilisce le disposizioni relative al Servizio Civile Universale, inclusa la riserva di posti per i volontari.
- D.L. 44/2023, convertito con Legge 74/2023: Modifica e integra il Dlgs n. 40/2017, estendendo le disposizioni relative alla riserva di posti.
Esempi Concreti
Se un ente pubblico assume personale non dirigenziale scorrendo una graduatoria formata prima dell’estensione della riserva ai volontari del Servizio Civile Nazionale (come previsto dal DL 25/2025), la questione è se la frazione di riserva maturata debba essere accantonata per le successive assunzioni.
In linea teorica, se la graduatoria è stata formata prima dell’entrata in vigore della normativa che estende la riserva, il principio “tempus regit actum” suggerirebbe che le assunzioni debbano seguire le regole vigenti al momento della formazione della graduatoria. Tuttavia, l’obiettivo della normativa sulla riserva è di garantire opportunità di impiego ai volontari del Servizio Civile, il che potrebbe implicare un’interpretazione che favorisca l’applicazione della riserva anche in caso di assunzioni successive basate su graduatorie precedenti.
Conclusione Sintetica
La questione richiede un’interpretazione attenta della normativa e dei principi giuridici coinvolti. Potrebbe essere necessario valutare l’intento del legislatore e le finalità della norma sulla riserva di posti, nonché eventuali chiarimenti o linee guida fornite dalle autorità competenti. In assenza di disposizioni esplicite, l’approccio più prudente per le PA sarebbe quello di consultare l’organo di vigilanza o di ottenere un parere legale specifico.
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Bibliografia
La risposta breve è sì. Anche se lo scorrimento della graduatoria è “cristallizzato” dalle regole vigenti al momento del bando (per il principio del tempus regit actum), l’assunzione effettuata va comunque a incidere sul computo complessivo della quota d’obbligo dell’Ente.
Ecco una spiegazione dettagliata del meccanismo giuridico e contabile che regola questa fattispecie.
1. Il principio del “Tempus Regit Actum” e lo Scorrimento
Come giustamente hai notato, le graduatorie sono atti definitivi. Se un’amministrazione decide di attingere a una vecchia graduatoria (precedente all’estensione della riserva o dove la riserva non era prevista o era diversa), non può modificare l’ordine di quella lista inserendo ex post dei riservisti che non ne avevano titolo al momento dell’approvazione della graduatoria stessa.
- Conseguenza: Le assunzioni da quella specifica graduatoria avverranno secondo l’ordine di merito originale, senza applicare la nuova riserva del 15% su quella specifica lista.
2. Il Calcolo della “Scopertura” e il Recupero
Tuttavia, l’obbligo del 15% (art. 18, c. 4, Dlgs 40/2017) non si applica isolatamente al singolo bando, ma è un obbligo generale sulle assunzioni di personale non dirigenziale.
Quando l’ente assume per scorrimento, sta “consumando” facoltà assunzionali.
- Se l’ente assume 10 persone da una vecchia graduatoria (senza riserva SC), ha effettuato 10 assunzioni che entrano nel denominatore del calcolo.
- Matematicamente, avrebbe dovuto riservare 1,5 posti. Non avendolo potuto fare (perché la graduatoria era vecchia), si genera un debito di quota.
3. L’Accantonamento per le Successive Assunzioni
La frazione di riserva maturata e non soddisfatta con lo scorrimento non va persa, ma viene riportata (“accantonata” in senso figurato o contabile) alle procedure successive.
Il meccanismo funziona così:
- Assunzione da scorrimento: L’ente assume gli idonei in ordine di merito puro.
- Calcolo del debito: L’ente registra che, a fronte di quelle assunzioni, non ha coperto la quota del 15%.
- Prossimo Bando: Quando l’amministrazione bandirà un nuovo concorso, dovrà calcolare i posti da riservare sommando:
- Il 15% dei posti messi a bando nel nuovo concorso.
- La frazione di riserva non coperta (il debito) derivante dalle assunzioni precedenti (inclusi gli scorrimenti).
Esempio Pratico: L’Ente scorre una vecchia graduatoria per 20 posti. Non applica la riserva SC perché il bando era antecedente.
- Assunti: 20
- Quota teorica (15%): 3 posti.
- Quota effettiva: 0.
- Debito accumulato: 3 posti.
L’anno successivo, l’Ente bandisce un nuovo concorso per 10 posti.
- Quota del nuovo concorso (15% di 10): 1,5 posti.
- Recupero debito pregresso: 3 posti.
- Totale posti da riservare nel nuovo bando: 4,5 (arrotondato a 5 o 4 a seconda del regolamento dell’Ente, solitamente all’unità superiore o inferiore con resto >0,5). In questo caso, quasi la metà del nuovo concorso potrebbe essere assorbita dalla riserva per compensare lo scorrimento precedente.
Conclusioni e Riferimenti Giurisprudenziali
La logica è che la riserva è una “quota d’obbligo” che l’amministrazione deve tendere a soddisfare nel complesso delle sue politiche assunzionali. Se un canale di assunzione (lo scorrimento) è tecnicamente inidoneo a soddisfare la riserva per motivi di irretroattività, il “quantum” di riserva si sposta sulla prima occasione utile successiva, ovvero il primo nuovo bando di concorso pubblico.
Questo principio è mutuato dalla giurisprudenza amministrativa consolidata sulle quote d’obbligo (es. Legge 68/99 per le categorie protette), che stabilisce che le scoperture vanno colmate prioritariamente nelle procedure a seguire.
Dr mi scusi, per quanto riguarda invece la maturazione della frazione di posto con le procedure di mobilità esterna (ex art. 30, D.Lgs. 165/2001), essendo meno definita rispetto ai concorsi pubblici tradizionali (poiché non rientra nella definizione “stretta” di assunzione tramite concorso per l’accesso dall’esterno) si generano discrepanze sull’applicazione delle riserve ai sensi dell’art. 18, c. 4 del D.lgs. 40/2017 e ss.mm.ii. Esiste qualche sentenza che rafforzi l’interpretazione estensiva, includendo quindi la mobilità nella maturazione della frazione di posto?
Questa è una questione tecnica molto sottile e tocca un “nervo scoperto” della gestione del personale nella Pubblica Amministrazione.
Per rispondere direttamente alla tua domanda: allo stato attuale, non esiste un consolidato orientamento giurisprudenziale (né specifiche sentenze di rilievo) che imponga l’interpretazione estensiva, ovvero che obblighi a includere le procedure di mobilità volontaria (art. 30, D.Lgs. 165/2001) nel computo della base di calcolo per la maturazione della frazione di posto riservata agli operatori del Servizio Civile Universale (SCU).
Ecco un’analisi dettagliata del perché la giurisprudenza tende all’interpretazione restrittiva e quali sono gli unici (stretti) margini di manovra.
1. Il nodo giuridico: Mobilità vs Assunzione
Il motivo principale per cui è difficile trovare sentenze che supportino la tesi estensiva risiede nella natura giuridica della mobilità volontaria, definita chiaramente dalla Corte di Cassazione e dal Consiglio di Stato.
- La natura della mobilità: La giurisprudenza prevalente (ex multis Cass. Sez. Unite, sent. n. 26420/2006 e successive conferme) qualifica la mobilità non come una “nuova assunzione” (costituzione di un nuovo rapporto), ma come una cessione del contratto (modificazione soggettiva di un rapporto già esistente). Il dipendente è già nel “sistema” della PA.
- La norma sulla riserva (D.Lgs. 40/2017): L’art. 18, comma 4, parla esplicitamente di riserva nei “concorsi pubblici per le assunzioni”. Essendo la mobilità tecnicamente diversa dall’assunzione ab externo, il vincolo letterale della norma esclude la mobilità dalla base di calcolo.
2. Perché l’interpretazione estensiva è debole in giudizio
Se un ente decidesse di calcolare la riserva includendo i posti coperti per mobilità, si esporrebbe a ricorsi da parte di candidati idonei non riservatari (ordinari) che verrebbero scavalcati dai volontari SCU. In un eventuale giudizio, il candidato ordinario avrebbe gioco facile citando:
- Principio dell’Accesso: L’art. 97 della Costituzione impone il concorso pubblico per l’accesso. Le riserve sono norme eccezionali e, come tali, sono soggette a stretta interpretazione. Estendere una riserva oltre il dettato normativo (che parla di “concorsi”) è giuridicamente rischioso.
- Neutralità finanziaria: La mobilità (spesso) è neutrale ai fini del budget assunzionale (o parzialmente neutrale), mentre le riserve SCU nascono per favorire l’ingresso dal mercato del lavoro (nuove leve) a fronte di nuove capacità assunzionali.
3. Esiste un margine per l’interpretazione estensiva?
Nonostante l’assenza di sentenze specifiche “pro-estensione” sul caso SCU, esiste un filone giurisprudenziale amministrativo che potresti monitorare, riguardante l’abuso dello strumento della mobilità.
Se l’amministrazione utilizza la mobilità in modo massiccio ed esclusivo per eludere l’obbligo del concorso pubblico (e quindi eludere le riserve di legge, non solo SCU ma anche disabili ex L. 68/99 o militari), il Giudice Amministrativo potrebbe intervenire.
- Il concetto di “Reclutamento”: Alcune pronunce (es. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 4/2018) hanno discusso se la mobilità debba essere considerata una procedura di “reclutamento” in senso lato. Sebbene l’orientamento maggioritario rimanga sulla distinzione netta, se la mobilità viene usata per coprire l’intero fabbisogno, si potrebbe argomentare la violazione della par condicio di accesso.
Tuttavia, non vi è automatismo: non esiste una sentenza che dica “la mobilità matura la frazione SCU”.
4. La prassi operativa (Nota del Dipartimento)
A conferma dell’interpretazione restrittiva, le note esplicative del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale (es. Circolare 25 gennaio 2023) fanno sempre riferimento alle procedure concorsuali e ai bandi. Il meccanismo del “trascinamento” della frazione di posto (cumulo dei resti) si applica quando si bandiscono concorsi per poche unità, ma sempre di concorsi si deve trattare.
Sintesi e Consiglio
Attualmente, non ci sono sentenze che rafforzino l’interpretazione estensiva. Applicare la riserva SCU calcolando la frazione anche sui posti coperti per mobilità è un atto di “coraggio amministrativo” che espone l’Ente a un alto rischio di soccombenza in caso di ricorso da parte dei candidati ordinari esclusi/scavali.