Maxi schermo all'aperto, quali autorizzazioni

Salve.
Un bar ha installato un max schermo all’aperto sul muro esterno del locale per vedere le partite della nazionale italiana agli europeii 2024. Lo schermo è visibile da tutti non solo dagli avventori poichè è posto di rimpetto al dehor e ad una piazza pubblica. Quali autorizzazioni necessitano.
Grazie per le risposte

La questione è dibattuta e i particolari sono importanti. A parere mio, parlando in generale, l’esercente che mette il maxi schermo per le partire non si trasforma in un esercente del pubblico spettacolo. Sicuramente la TV era già presente nel locale, magari se ne aggiunge un’altra, installata in modo tale sia visibile da un numero maggiore di persone. In conclusione non vedo la necessità di applicare il TULPS finché la cosa resta confinata all’interno dell’esercizio. Le cose si complicherebbero se l’esercente predisponesse una sala tv con ingresso a pagamento. In questo caso avrebbe dato vita a qualcosa che somiglia a una sala cinematografica: la cosa ricadrebbe nel campo applicativo TULPS. Come detto all’inizio, tutto dipende dagli effettivi dettagli organizzativi

Nel tuo caso, la cosa si complica ulteriormente dato che la TV è posta in modo tale che si veda da area pubblica. Pare di comprendere che l’esercente non ha un fine direttamente collegato: chi passa di lì può soffermarsi e poi andarsene. Per questo, non sembrerebbe che si possa imputare a lui la necessità di una abilitazione. Tuttavia, potrebbero crearsi assembramenti e problemi. Detto questo, l’amministrazione comunale, a prescindere dal TULPS, verificando i possibili problemi, potrebbe intervenire prescrivendo di girare la TV ai fini della tutela dell’incolumità pubblica (sarebbe da vedere se nel concreto ci sono davvero dei problemi. Quello che è certo è la co-responsabilità comunale per eventuali danni a cose o persone unitamente a quella dell’esercente che non è intervenuto per attenuare i problemi. Un po’ come avviene quando il giudice imputa anche al gestore di un bar la responsabilità degli schiamazzi degli avventori che si creano nei pressi del locale.

Se aggiungi qualche dettaglio possiamo rispondere meglio

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Se ha la TV e paga di diritti televisivi è a posto a parte assembramento e impatto acustico?

A mio parere, è necessario art. 69 TULP, in tal caso l’avventore non va nel locale per consumare alimenti e bevande ma va per la partita e quindi si intrattiene per la partita e non per consumare.
Ovviamente deve sempre attestare, il proprietario del locale che, non vengono superati i limiti acustici.