Media struttura di vendita. Concetto di aggregazione medie strutture di vendita. Assoggettabilità o meno alla conferenza di copianificazione ai sensi artt 26, 27 L.R.T. 65/2014

Buongiorno,
premesso che la legge non chiarisce il concetto di aggregazione di medie strutture di vendita, come dobbiamo comportarci in questo caso:
Un imprenditore locale ha intenzione di richiedere l’apertura di una nuova media struttura di vendita derivante dalla fusione di n. 3 unita’ immobiliari aventi le dimensioni di esercizi di vicinato. L’area in cui dovrà essere realizzata è Commerciale/Industriale/Artigianale. In quell’area NON sono previste espressamente Medie strutture di vendita ma sono consentite attività commerciali. Nella stessa area esistono già n. 3 Medie Strutture (dimensione totale mq 4000) aventi l’ingresso in un’area privata dove sono presenti i parcheggi e dove avrebbe l’ingresso anche questa nuova media struttura. L’area dal punto di vista edificatorio a suo tempo era stata suddivisa in tre lotti. Nello stesso lotto dove vorrebbero realizzare la struttura è già presente una Media struttura di vendita delle dimensioni di 1000 metri quadri di superficie di vendita; la nuova struttura da realizzare è sui 500 mq.
Se negli strumenti urbanistici non è prevista espressamente in quest’area la realizzazione di Medie strutture è possibile aprirne altre, se vi sono gli standard urbanistici necessari (parcheggi)?
Quest’area a Vostro avviso dove sono presenti le 3 medie strutture costituisce un’aggregazione?
In questo caso per l’apertura occorre necessariamente la conferenza di copianificazione prevista dalla L.R.T. 65/2014?
Per verificare gli standard urbanistici dobbiamo prendere in considerazione il lotto in cui la struttura verrà realizzata oppure tutta l’area su cui insistono le tre medie strutture?
Nel caso prendessimo in considerazione il singolo lotto mancherebbero circa mq 300 di parcheggi; la proprietà sostiene che questi possono essere messi a disposizione dall’adiacente area artigianale della stessa proprietà. E’ possibile?
L’Ente in questione è un Comune di 2.200 abitanti.
Grazie

Stai toccando una questione mai risolta. Ad uso di tutti i lettori faccio presente che siamo in toscana.

La chiave di lettura è la seguente.

Nel 2014 il sistema normativo regionale in materia di grandi e medie strutture di vendita ha subito una profonda riorganizzazione.

1- da un punto di vista di programmazione urbanistica è intervenuta la LR n. 65/2014 con la previsione della conferenza di co-pianificazione per le grandi strutture e per le medie strutture con effetti “aggregativi”.

2- da un punto di vista del procedimento autorizzatorio è intervenuta la sentenza della C. Cost n. 165/2014 che ha snellito molto il, fino ad allora complicatissimo, regime autorizzatorio per le grandi strutture di vendita. Oggi, la nuova legge 62/2018, è in linea con il d.lgs. n. 222/2016: Conferenza di servizi vecchia maniera (come prevedeva il d.lgs. n. 114/98)

Prima della sentenza della C.Cost, la LR definiva le strutture aggregate con parametri oggettivi. La C.Cost. ha, di fatto, eliminato la fattispecie “struttura aggregata” dalla legge sul commercio ma la regione toscana ha re-introdotto qualcosa di simile nella legge sul governo del territorio, applicabile, quindi, alla fase propedeutica (di carattere urbanistico) alla richiesta di autorizzazione commerciale. Il problema è che non potendo dare definizioni, ha lasciato tutto alla discrezionalità comunale con tutti i problemi del caso (si cade nell’arbitrarietà). Le valutazioni sono sul carico urbanistico: di fatto l’impatto di medie “vicine” può essere paragonato a quello di una grande?

Il comune, quindi, è chiamato a darsi dei parametri (non commerciali ma urbanistici) al fine di non cadere nell’arbitrarietà.

A parere mio, aggiungendo 500 mq ai 4000 già presenti, non determina una variazione significativa tanto da andare in conferenza di co-pianificazione dovuta agli effetti aggregati. Siamo, però, all’opinione personale: tutto da motivare con ragionamenti logici.

Il fatto che sia solo 500 mq ti salva, in ogni caso, dall’art. 27 della LR 65/2014


vedi l’art. 99, comma 5 della LR 65/2014. Il tuo caso non è previsto ma è chiaro che solo il servizio urbanistica ha l’ultima parola.
Direi, poi, che occorre prendere in considerazione il lotto. Per posteggi occorre verificare la disponibilità esclusiva. Se le prendi da una parte li togli dall’altra. Tutto da verificare.

p.s. la tua è una domanda non da forum. Troppe variabili urbanistiche edilizie