Media struttura di vendita (mobilificio) e autorizzazione superficie di vendita

Buongiorno siamo in Lombardia e riceviamo richiesta di autorizzazione da parte di un mobilificio di 600 mq effettivi

Prima riporto la L. 114/1998, art. 4:*
c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;*

L’ art. 7.1 Dgr X/1193 del 20/12/2013 introduce uno strumento di agevolazione che consente di ridimensionare, in maniera fittizia, il computo della superficie di vendita, rispetto a quella realmente occupata. Il beneficio è riconosciuto a favore degli esercizi commerciali al dettaglio (vicinato, media o grande struttura) che vendono esclusivamente merci ingombranti, non facilmente amovibili e a consegna differita (mobilifici, concessionarie di auto, legnami, materiali edili e simili).
La superficie virtuale è calcolata in ragione di 1/8 della Superficie Lorda di Pavimentazione (SLP).

Chiedo per favore:
se all’interno dell’atto di autorizzazione devo inserire la superficie di vendita calcolata su 1/8? (il quale però non mi darebbe l’esercizio di media struttura…) o inserire in autorizzazione il totale quindi 600 mq?

Grazie per il supporto

La superfice rilevante ai fini amministrativi è solo 1/8 di quella reale. Quindi, se sono vendute esclusivamente le merci ingombranti come definite, un esercizio di 600 mq reali diventa un esercizio di vicinato pari a 75 mq. Ergo: SCIA con l’indicazione di: superficie reale 600 mq – superficie utile ai fini amministrativi 75 mq. Nel modello unificato trovi le indicazioni per le merci ingombranti. Vedi qua: Attività commerciali e assimilate - Italia Semplice (esercizio di vicinato)

Grazie!
Ne deduco quindi che non debba essere e messa autorizzazione comunale… giusto?

sì, come detto sopra, si tratta di SCIA di vicinato con superficie di vendita “legale” pari a…