Media Struttura per concentrazione

Un commerciante ha una struttura di circa mq. 1510 mq. lo stesso si sviluppa su più livelli primo piano interrato supermercato di circa 710,00 mq. ed il secondo piano interrato produzione mq. 743, la struttura rientra nel reticolo del SIAD del Comune , purtroppo è sprovvista di parcheggi, vorrebbe aprire un’attività di media struttura, facendo una concentrazione di due esercizi di vicinato di 90 mq cadauno, può iniziare l’attività.

Il comma 4 della Legge Regionale 21/04/2020, n. 7 che per opportunità di lettura di seguito si riporta “Le autorizzazioni all’apertura o all’ampliamento di una media struttura di vendita sono concesse nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti e della dotazione delle aree minime destinate al parcheggio, se concorrono le seguenti condizioni:

a) accorpamenti o concentrazioni di più esercizi commerciali esistenti ed attivi in forma continuativa da almeno un triennio;

b) ciascun esercizio commerciale accorpato o concentrato è conteggiato per il valore di superficie di 250 metri quadrati, oppure per la superficie effettiva, se maggiore;

c) la somma delle superfici cessate è pari ad almeno il settanta per cento della superficie di vendita della nuova struttura o della superficie di ampliamento;

d) è garantita l’assunzione di nuovo personale;

e) è assunto l’impegno al reimpiego di personale già operante negli esercizi commerciali da accorpare o concentrare;”

Inoltre si rappresenta, che le attività cessate da utilizzare per il concentramento sommano una superficie di circa 185 mq., dato molto al di sotto del 70% della superficie di vendita della nuova struttura che e pari a 706 mq.

Mentre il punto 5 dell’art. 35 della Legge Regionale 21/04/2020, n. 7 che per opportunità di lettura di seguito si riporta:

(Aree di parcheggio degli esercizi commerciali)

  1. Gli esercizi commerciali rispettano la dotazione di parcheggio prevista nell’allegato C.

  2. L’adeguamento ai parametri di parcheggio è richiesto in caso di rilascio di nuova autorizzazione o

di ampliamento della superficie di vendita.

  1. Nel caso di aggiunta del settore merceologico alimentare, la superficie di parcheggio è quella

risultante dal prodotto del parametro relativo al settore alimentare di cui all’allegato C per la

superficie di vendita dell’esercizio commerciale.

  1. Nei casi di ampliamento della superficie di vendita di una struttura preesistente, la superficie di

parcheggio è pari al prodotto del parametro fissato dall’allegato C per la superficie di vendita

globale comprensiva dell’area di ampliamento.

  1. L’adeguamento di cui al comma 2 non è previsto per il trasferimento, per le nuove aperture e per

gli ampliamenti che non superano il limite di soglia delle medie strutture di vendita attuati a mezzo

di concentrazioni od accorpamenti di esercizi commerciali esistenti da almeno tre anni, fatta salva

diversa disposizione comunale.

Alla luce di quanto esposto si chiede se può iniziare l’attività di media struttura in mancanza di parcheggi?

Grazie

Per tutti i lettori, siamo in regione Campania. La disposizione citata è quella dell’art. 27, comma 4 (LR 7/20).

Il SIAD è Strumento Integrato dell’Apparato Distributivo che possiamo sintetizzare con un regolamento operativo al fine di prevedere, in modo esaustivo, le esigenze di programmazione urbanistica e commerciale.

SIAD o non SIAD, pare di comprendere che in caso di apertura per concentrazione o accorpamento, sempre che ricorrano le condizioni previste al comma 4 dell’art. 27, l’autorizzazione è un atto dovuto. Tuttavia, lo stesso art. 27, comma 4 dispone le autorizzazioni all’apertura o all’ampliamento di una media struttura di vendita sono concesse nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti e DELLA DOTAZIONE DELLE AREE MINIME DESTINATE AL PARCHEGGIO, se concorrono le seguenti condizioni…

Le condizioni sono quelle che riguardano l’accorpamento / concentrazione.

A parere mio, il rispetto delle aree minime di cui all’allegato C della LR occorre in ogni caso. In casi di accorpamento / concentrazioni non è dovuto l’adeguamento agli altri parametri qualitativi di cui all’art. 35.

La materia è complessa e la LR campana non è di facile interpretazione, ho espresso un veloce parere.