Buonasera,
dovrei predisporre una gara per l’acquisto di archivi compattabili come mi conviene muovermi? Non so quale procedura utilizzare (costo presumibile 70 mila euro). Ho due timori: 1) che utilizzando la rdo mepa in caso di gara al minor prezzo, non è presente a sistema l’esclusione delle offerte anomale…2) come iniziare la procedura, tenendo conto che alla fine vorrei arrivare a massimo 5 operatori che presentino le offerte. Grazie
Buongiorno, innanzitutto occorre capire cosa si intende per costo presumibile in quanto se fa riferimento al valore stimato della gara, attualmente sino a 75 mila euro si può procedere con affidamento diretto che prevede, a discrezione, la richiesta di preventivi. Inoltre l’affidamento diretto non essendo una vera gara non prevede competizione ma comparazione delle offerte ricevute. Se invece il valore stimato è oltre i 75 mila bisogna indire una negoziata senza bando, dove consiglio di non richiedere il minimo di 5 offerte ma almeno il doppio in modo da ridurre il rischio di ritrovarsi con pochi operatori economici ed inficiare la procedura.
Vincenzo
Grazie per la risposta. Vorrei aggiungere altre questioni sulla stessa domanda.
Preliminarmente vorrei un chiarimento sul fatto che circa due o tre anni fa è stata fatta una prima procedura per l’acquisto di 5 archivi compattabili, ora a seguito di nuove esigenze, o forse nel primo acquisto non erano state ben considerate…, vi è l’esigenza di riempire lo spazio rimanente del locale a ciò adibito con altri archivi. Il nuovo acquisto che deve essere fatto ha legami con il precedente ai fini del calcolo della soglia? Quanto tempo deve passare tra i due acquisti per non considerarli un frazionamento artificioso ? E da quale momento si computa, determina, stipula o esecuzione?
Buonasera,
condividendo la lettura del Dott. Giangreco, aggiungo solo che se il valore stimato dell’appalto è inferiore ad €. 75.000, rientrando nella fattispecie dell’affidamento diretto ex Legge 120/2020, anche se ne inviti 10 e rispondono più di cinque, NON devi applicare il taglio delle ali (che leggo nell’oggetto del quesito) poichè non si applica l’esclusione automatica delle offerte che, invece, si applica per importi superiori che necessitano di negoziata senza bando ex art. 63.
Invece, in riferimento al secondo quesito, ovvero se l’affidamento ha legami con il precedente anche lo completa, se non ho capito male, sicuramente non ha legami con il precedente ai fini del calcolo della soglia, però, se il precedente non si fosse ancora concluso, quello attuale potrebbe configurarsi come un “supplementare” al primo ex art. 106, comma 1, lett. b) del Codice . Se il primo affidamento si è concluso, il secondo continua a non rilevare ai fini del calcolo della soglia rispetto al primo e può essere disposto ex novo a un diverso operatore, oppure, volendo, anche all’operatore uscente ma in questo caso la motivazione della determina di affidamento deve essere più stringente, ossia devi specificare molto bene perchè deroghi al principio di rotazione continuando ad affidare all’o.e. uscente. Ad es. perchè il prezzo offerto è particolarmente vantaggioso o perchè ha eseguito il precedente affidamento con ampia soddisfazione della SA. Ecco però in tale ultimo caso devi motivare in modo approfondito.
Non esiste un tempo predeterminato dalla legge per considerare due affidamenti frazionamento artificioso, poichè questo non dipende tanto dal tempo ma dalla tipologia di prestazione e se questa poteva essere affidata unitariamente sin dall’origine oppure il secondo affidamento non poteva essere previsto dalla SA in un primo momento.
L’ultima domanda, mi scuso, ma non l’ho capita…
Saluti
Ringrazio per la risposta sulla esclusione del legame con il precedente acquisto e l’ultima domanda era solo per il dies a quo del calcolo del tempo ma ormai è irrilevante visto che s’inizia altro acquisto indipendente dal precedente come da te gentilmente spiegato.
Invece volevo chiedere, alla luce delle due risposte avute che parlano entrambe di negoziata senza bando ex art 63, siccome nel mio caso non ci sono i requisiti dell’art 63, vabbè che ormai essendo nei limiti dei 139 mila escluso iva potrei fare affidamento diretto ex DL 77/21, però volendo fare una negoziata ex art 36 comma 2 lett b) posso fare una RDO sul MEPA omettendo la pubblicazione sul profilo del committente dell’avviso di manifestazione d’interesse e lettera d’invito secondo le fasi spiegate nelle lezioni del dr. Chiarelli?
Cioè si può gestire tutto dal Mepa con RDO senza preoccuparsi di dover controllare anomalie dell’offerta (che non so calcolare) e invitando non più di 10 operatori? Grazie
Buonasera,
quando si parla di negoziata senza bando ex art. 63 in correlazione all’art. 36 ci si riferisce non necessariamente alle cause tipiche che attivano il 63 , ma alla procedura di cui al comma 6 dell’art. 63 che deve essere seguita per procedure ex art. 36, comma 2 dalla lett. b) in poi.
Tornando al tuo affidamento se vuoi utilizzare il DL 77 certamente puoi fare un affidamento diretto che in questo caso si concretizza in una Trattativa diretta nel MEPA o RDO a più operatori. Se, invece, vuoi ancora utilizzare la Legge 120/2020 (di conversione al DL 76/2020) e più precisamente l’art. 1, comma 2, lett. b), dato che l’importo supera i 75.000 DEVI seguire il modus operandi del comma 6 dell’art. 63.
Per ciò che concerne l’anomalia, normalmente questa è calcolata dal MEPA che effettua il taglio delle ali in caso di negoziata per importi superiori a 75.000. Diversamente se effettui un affidamento diretto infra 139.000 e applichi l’ultimo capoverso del comma 6 dell’art. 97, devi considerare la presenza di eventuali elementi specifici che la facciano apparire anormalmente bassa (es. sconto troppo alto, prezzo non di mercato per quella categoria merceologica, ecc…)
Buona serata
Ringrazio per i preziosi e tempestivi chiarimenti.
Adesso, penso, di aver chiaro le due possibilità di scelta offerte dalla normativa da te indicata (ritenevo il ricorso all’art 63 possibile solo in quei casi speciali ivi indicati) con riferimento alle due procedure semplificate (affidamento diretto e negoziata senza bando) con cui posso operare l’acquisto degli archivi compattabili per un importo pari o inferiore ai 139 mila escluso IVA.
Volevo chiederti ancora con riferimento al VI comma dell’art. 63 in particolare se nella prima parte il riferimento ai 5 operatori selezionati sia appunto in linea con il 36 comma 2 lett. b) e se il riferimento nella seconda parte alle condizioni più vantaggiose sia riferito non solo all’oepv ma anche al minor prezzo (credo di si) e soprattutto se la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione sia compreso svolgendo una rdo sul Mepa.
In conclusione svolgendo una negoziata senza bando tramite RDO sul MEPA con il criterio del minor prezzo ed invitando 9 operatori, poiché ho avuto de problemi con una precedente RDO invitando tutti gli operatori presenti per le risme di carta poiché pensavo che la piattaforma operasse l’esclusione automatica delle offerte anomale, sono obbligato a fare calcoli matematici sulle offerte, questo è il mio timore di non riuscire a gestire correttamente tale procedura.
Grazie per l’aiuto mi scuso anticipatamente se non sono riuscito a spiegarmi bene e attendo eventuali ulteriori chiarimenti.
Buonasera Giovanni,
il riferimento ai 5 operatori da parte del comma 6 dell’art. 63 è in linea con l’art. 36, comma 2, lett b) seppure quest’ultimo non prevede una procedura negoziata ex art. 63 (a cui, infatti non fa riferimento), bensì un affidamento diretto c.d. "mediato, ossia che il confronto avvenga tra almeno 5 o.e. in base a elenchi o indagini di mercato, ossia la stessa modalità del comma 6 dell’art. 63…ma solo la stessa modalità non anche la stessa tipologia di procedura (affidamento diretto mediato e non procedura negoziata senza bando). Apparentemente sembra non esserci una grande differenza nella procedura invece anche se gli adempimenti sono simili (indagine di mercato e sorteggio mediante una piattaforma telematica che non è il mepa. Poi, successivo invito nel mepa, aperture doc. ammva e offerte, proposta aggne, verifica requisiti, delibera aggne, contratto) nell’affidamento diretto mediato NON si applica l’esclusione automatica, bensì si aggiudica alla migliore offerta (ossia al ribasso più alto) non anomala e non si pubblica l’avviso sui risultati, è una gara informale.
Da oggi, con il DL 77, inoltre, se vuoi, dato che l’importo del tuo affidamento è inferiore a 139.000 puoi anche fare un affidamento diretto (non mediato) che nel mepa si traduce in una trattativa diretta ad un o.e. scelto da rup .
Il riferimento alle condizioni più vantaggiose, richiamando l’art. 95, certo che si riferisce ad entrambi i criteri di aggiudicazione.
Invece, per ciò che concerne il possesso della verifica dei requisiti stai attento perchè se per essere iscritto al MEPA deve sicuramente possedere determinati requisiti speciali (economico-finanziari e tecnico-organizzativi) e generali (art. 80) che in sede di iscrizione sono autodichiarati e controllati a campione dal MEPA, successivamente almeno i requisiti generali devono essere sempre verificati dalla SA, a meno che tu non abbia la prova che MEPA ha verificato effettivamente quell’operatore e la verifica non sia antecedente di 6 mesi (4 per il durc), quindi per te ancora valida. Per sicurezza viene consigliato di verificare sempre l’aggiudicatario sia per i requisiti generali che speciali.
In conclusione dato che l’importo è pari o inferiore a 139.000 hai le seguenti scelte:
- DL 77: affidamento diretto mediante Trattativa diretta ad unico o.e. scelto dal rup;
- Art. 36, comma 2, lett. b), derogato dalla Legge 120/2020 e oggi dal DL 77: affidamento diretto c.d. “mediato”, ovvero preceduto dal confronto tra 5 o.e. In tal caso, essendo sempre nell’alveo dell’affidamento diretto NON si applica l’esclusione automatica anche se ne inviti 9 e tutti vengono ammessi all’apertura delle offerte economiche.
Ciò, perchè l’esclusione automatica opera SOLO per la procedura negoziata ex art. 63 (comma 6) espressamente richiamata dall’36, comma 2, lett. c), derogato dall’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 120/2020, oggi disciplinata dal DL 77 (art. 51, co1, lett. a) sub 2.2)
A disposizione.
Cordiali saluti