MEPA vs AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Consiglio di Stato sentenza n.7146 del 25/10/2021 Anche per le procedure svolte sul Mepa, ai fini del decorso dei termini è sufficiente la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"

L’appellante contesta che:

*la gara essendo stata indetta attraverso il MEPA, doveva essere espletata mediante le regole di
E-Procurement della PA, essendo le stazioni appaltanti tenute ad utilizzare le piattaforme telematiche di cui all’art 44 del codice degli Appalti; dunque è da ritenersi errato il giudizio del Giudice di prime cure nell’aver ritenuto soddisfatto l’onere di pubblicazione attraverso la mera pubblicazione della aggiudicazione sull’albo pretorio della Stazione Appaltante, nonostante si trattasse di gara indetta attraverso il MEPA.

*tutti gli atti avrebbero dovuto essere pubblicati sul portale del mercato elettronico e che l’omessa comunicazione del provvedimento di aggiudicazione nelle forme prescritte dall’art 76, comma 5 del Codice degli Appalti ha costituito a suo dire un ostacolo alla decorrenza del termine di impugnazione ex art. 120, comma 5, c.p.a. Ciò in quanto il contestato termine di decadenza di 30 gg indicato nella vista previsione normativa non poteva che decorrere dalla piena conoscenza della aggiudicazione, quale atto conclusivo della procedura selettiva, nella specie non avvenuta.

*Nella specie ciò non sarebbe avvenuto né con l’allegata comunicazione in forma individuale, atteso
che sarebbe stato utilizzato, dalla amministrazione resistente, un errato indirizzo PEC della stessa
ricorrente società, né ribadisce la interessata con la pubblicazione nell’albo pretorio on line,
dovendo la stazione appaltante in considerazione della natura telematica della procedura negoziale
garantire la pubblicità degli esiti della gara per il tramite del portale Acquisti in rete o sul sito
aziendale sotto la voce “Amministrazione Trasparente” e sotto la sezione “bandi di gara e
contratti.

Consiglio di Stato:

Il motivo deve essere disatteso.

Al riguardo, infatti, si devono condividere le argomentazioni del primo giudice, il quale ha rilevato
che la pubblica amministrazione ha eccepito ritualmente (cfr. pag. 3 memoria difensiva) che la
deliberazione di aggiudicazione approvata definitivamente con deliberazione n. 1848 del 15.12.20,
era stata, pubblicata sul sito istituzionale dell’ente “ Amministrazione Trasparente” (sub voce Bandi
di gara e Contratti, sub voce informazioni sulle singole procedure), ai sensi dell’art 29, co.1, del
D.lgs. 50/16, come attestato nello stesso provvedimento in calce al dispositivo (cfr. pag. 7 all. 2 in
atti fasc. primo grado), e non può certo essere ascrivibile alla condotta dell’Azienda sanitaria il ritardo che ha causato l’intempestività del ricorso da parte di xxxxxxxxxxxxxxx.
Tale conclusione è poi confermata dalla nota n. 13731/2021, prodotta in udienza dalla difesa della
Azienda sanitaria, portante aggiudicazione della procedura negoziata ai sensi art. 36 co 2 lett. b. per l’affidamento della fornitura in oggetto e nella quale viene allegata l’immagine dello schermo (cd. screen shoot) delle schede relative alla pubblicazione sulla sezione del sito Web Aziendale “Amministrazione Trasparente – bandi Gara delle schede relative alla procedura in contestazione.

CdS_25-10-2021.pdf (373,0 KB)

Vincenzo

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