Un’associazione del nostro Comune (siamo in Toscana) ha presentato richiesta per l’organizzazione di un mercatino dell’antiquariato e modernariato nel centro storico articolato in 10 appuntamenti annuali (secondo sabato del mese), proponendo di gestirlo come manifestazione fieristica ai sensi dell’art. 79 della L.R. 62/2018, tenuto conto che il settore rientra tra le specializzazioni di cui all’art. 26 del D.P.G.R. 23/R/2020.
Se l’Amministrazione Comunale non fosse interessata ad istituire la fiera specializzata nel settore dell’antiquariato sarebbe comunque obbligato a farlo alla luce di questa richiesta? Oppure potrebbe lasciare all’associazione l’onere di organizzare questo tipo di mercatino come manifestazione fieristica?
Direi che non è attività fieristico-espositiva ma è commercio su AAPP. L’attività fieristico-espositiva ha altri fini e si svolge in quartiere fieristici. E’ vero che si possono prevedere anche aree espositive temporanee ma, nel tuo caso, è chiaro che si tratta di “mercatino” inteso come commercio su AAPP e non di un evento espositivo destinata alla promozione e alla conoscenza di un comparto produttivo dove la vendita dei prodotti è solo un’eventualità.
Siamo nel caso della fiera promozionale o della fiera specializzata nel settore dell’antiquariato o della manifestazione a carattere straordinario. date le definizioni legale di cui all’art. 32 della LR verterei sulla fiera antiquaria.
Il Comune può ratificare la proposta e istituire la fiera verificando l’assenza di proposte concorrenti (ci vorrebbe una procedura a evidenza pubblica ma nessuno lo fa). Può fare una DGC dove si motiva il perché della ratifica (rivitalizzazione urbana, aderenza all’indirizzo politico dell’amministrazione ecc.), dove si dice che l’organizzazione è demandata al soggetto proponente, dove si dice del pagamento o meno del suolo pubblico (motivando l’eventuale esenzione) e dove si demanda tutta la parte gestionale ai vari uffici comunali (PL, Commercio, Ambiente, Tributi, ecc.)