Mercato e certificati medici (Lombardia)

Ci si trova a ricevere certificati medici per alcuni concessionari di posteggi mercatali.
Però avrei dubbi sulla ammissibilità di certificati come questi esempi:

1 - certifico che il paziente … potrebbe saltuariamente non poter svolgere la propria attività di commerciante per … (indicazione problematiche sanitarie). Validità un anno

2 - si certifica che il paziente necessita di periodi di astensione dal lavoro fisico per disturbi cronici ortopedici (senza menzione della validità del certificato).

Mi chiedo se si debbano accettare simili certificati oppure se sia ammissibile una qualche opposizione (e sulla base di cosa?).
Il collega riferisce che i certificati medici sono validiti sino a querela di falso.

Grazie.

Se posso riportare la nostra esperienza al Comune di Olbia, abbiamo disciplinato i certificati nel Regolamento dei mercati, proprio per evitare situazioni ambigue come quelle che ha riferito il collega.

Art. 14
Assenze giustificate: modalità e tempi di comunicazione
La documentazione giustificativa per le assenze dovrà essere tempestivamente trasmessa per fax, email, PEC o protocollazione diretta all’Ufficio Sportello Unico Attività Produttive, entro 8 (otto) giorni dal verificarsi del primo giorno di assenza. In caso di trasmissione con raccomandata, fa fede il timbro postale di spedizione.
In caso di trasmissione oltre il predetto termine, il periodo giustificativo verrà conteggiato con decorrenza dall’ottavo giorno antecedente la data di ricezione.
I certificati medici devono indicare con precisione l’inizio e la fine del periodo di assenza. Ai sensi della normativa sulla privacy, i certificati dovranno limitarsi alla prescrizione del periodo di riposo o di cura, senza contenere alcuna informazione sulla patologia.

I certificati redatti da medici o strutture operanti fuori dal territorio italiano e dell’Unione Europea, se redatti in lingua straniera, dovranno essere tradotti e legalizzati a cura della rappresentanza diplomatica o consolare italiana operante nel territorio estero e dovranno essere trasmessi all’ufficio competente (SUAP) entro il termine di 30 (trenta) giorni con le modalità sopra elencate.

Per quanto riguarda le giustificazioni delle assenze dal mercato, occorre verificare cosa prevede in merito il vostro regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche.
Nel nostro Comune, ad esempio, sono escluse dal computo dei periodi di mancato utilizzo del posteggio unicamente le assenze dovute a malattia, gravidanza o infortunio, purché la documentazione pervenga entro il quindicesimo giorno dall’assenza.
Per noi, quindi:

non sarebbe accettabile in quanto giustificazione indeterminata e addirittura precedente alle assenze

sarebbe ritenuto valido se indicasse il periodo effettivo di astensione dal lavoro per malattia.

Non è che facciamo “opposizione” alle certificazioni carenti e/o inesatte che ci arrivano.
Semplicemente, comunichiamo all’interessato, tramite SUAP, che la sua giustificazione non può accettata in quanto in contrasto con le previsioni del regolamento comunale.

Il nostro regolamento riporta qualcosa di simile al tuo:
L’assenza dai posteggi dati in concessione deve essere giustificata dall’operatore entro e non oltre il termine di 15 giorni da quello nel quale si verifica se dovuta a malattia, gravidanza o servizio militare.